Sentenza 79/2019 (ECLI:IT:COST:2019:79)
Massima numero 42201
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI - Redattore BARBERA
Udienza Pubblica del
20/03/2019; Decisione del
20/03/2019
Deposito del 09/04/2019; Pubblicazione in G. U. 17/04/2019
Titolo
Enti pubblici - Croce rossa italiana (CRI) - Riorganizzazione da ente di diritto pubblico a base associativa ad associazione di volontariato in regime di diritto privato - Denunciata violazione degli obblighi internazionali derivanti dal Protocollo addizionale alla CEDU - Difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza - Inammissibilità delle questioni.
Enti pubblici - Croce rossa italiana (CRI) - Riorganizzazione da ente di diritto pubblico a base associativa ad associazione di volontariato in regime di diritto privato - Denunciata violazione degli obblighi internazionali derivanti dal Protocollo addizionale alla CEDU - Difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza - Inammissibilità delle questioni.
Testo
Sono dichiarate inammissibili, per difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal TAR Lazio in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 1 del Prot. add. alla CEDU - degli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8 del d.lgs. n. 178 del 2012, di riorganizzazione della Croce rossa italiana (CRI). Le censure dell'ordinanza di rimessione si caratterizzano per la genericità e l'insufficiente motivazione circa l'asserito contrasto con il parametro interposto. Il principio di diritto, che il rimettente trae dall'art. 1 del citato Protocollo, è infatti riportato in via assertiva, senza alcun riferimento alle plurime accezioni che il termine "beni" è suscettibile di assumere nel sistema convenzionale e alle modalità lesive che le disposizioni impugnate avrebbero portato alla garanzia convenzionale. (Precedenti citati: sentenze n. 160 del 2018 e n. 27 del 2018; ordinanza n. 191 del 2018).
Sono dichiarate inammissibili, per difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal TAR Lazio in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 1 del Prot. add. alla CEDU - degli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8 del d.lgs. n. 178 del 2012, di riorganizzazione della Croce rossa italiana (CRI). Le censure dell'ordinanza di rimessione si caratterizzano per la genericità e l'insufficiente motivazione circa l'asserito contrasto con il parametro interposto. Il principio di diritto, che il rimettente trae dall'art. 1 del citato Protocollo, è infatti riportato in via assertiva, senza alcun riferimento alle plurime accezioni che il termine "beni" è suscettibile di assumere nel sistema convenzionale e alle modalità lesive che le disposizioni impugnate avrebbero portato alla garanzia convenzionale. (Precedenti citati: sentenze n. 160 del 2018 e n. 27 del 2018; ordinanza n. 191 del 2018).
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
28/09/2012
n. 178
art. 1
co.
decreto legislativo
28/09/2012
n. 178
art. 2
co.
decreto legislativo
28/09/2012
n. 178
art. 3
co.
decreto legislativo
28/09/2012
n. 178
art. 4
co.
decreto legislativo
28/09/2012
n. 178
art. 5
co.
decreto legislativo
28/09/2012
n. 178
art. 6
co.
decreto legislativo
28/09/2012
n. 178
art. 8
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 1
Altri parametri e norme interposte
Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
n.
art. 1