Sentenza 79/2019 (ECLI:IT:COST:2019:79)
Massima numero 42202
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI  - Redattore BARBERA
Udienza Pubblica del  20/03/2019;  Decisione del  20/03/2019
Deposito del 09/04/2019; Pubblicazione in G. U. 17/04/2019
Massime associate alla pronuncia:  42197  42198  42199  42200  42201  42203  42204  42205  42206


Titolo
Enti pubblici - Croce rossa italiana (CRI) - Riorganizzazione da ente di diritto pubblico a base associativa ad associazione di volontariato in regime di diritto privato - Denunciata violazione dei limiti imposti per l'esercizio della delega - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.

Testo

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal TAR Lazio in riferimento agli artt. 1 e 76 Cost., in relazione all'art. 2 della legge n. 183 del 2010 - degli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8 del d.lgs. n. 178 del 2012, con cui è stata operata una integrale rinnovazione dell'assetto della Croce rossa italiana (CRI) - trasformata da ente di diritto pubblico a base associativa ad associazione di volontariato in regime di diritto privato - in asserita violazione dei limiti imposti per l'esercizio della delega. Premesso che, non essendo diversamente motivato, l'inusuale riferimento all'art. 1 Cost. non ha alcuna significativa autonomia - apparendo come rafforzativo della censura riferita alla disposizione di cui all'art. 76 Cost. - non sussiste il denunciato vizio di eccesso di delega, posto che l'art. 2 della legge n. 183 del 2010, identificando l'oggetto della delega nella riorganizzazione, tra gli altri, degli enti del Ministero della salute, nel comma 2 menziona espressamente la Croce Rossa italiana e che la scelta di tornare alla originaria struttura associativa della Croce Rossa è coerente con gli obiettivi di riorganizzazione degli enti e di razionalizzazione delle spese espressi dal delegante, i quali lasciavano aperta una pluralità di soluzioni, tutte egualmente rimesse alla discrezionalità del Governo nell'attuazione della legge di delega. (Precedenti citati: ordinanza n. 273 del 1999).

Nell'ambito della delegazione legislativa di cui all'art. 76 Cost., per un verso il Parlamento è tenuto a circoscrivere i margini di azione dell'esecutivo, attraverso l'individuazione dei principi e criteri direttivi, la delimitazione dell'oggetto e la fissazione del termine; per altro verso, le condizioni fissate dal delegante rappresentano un confine invalicabile per il Governo, che proprio nel contenuto della delega trova la misura della propria azione. Pertanto, soprattutto nel caso di deleghe destinate al riordino normativo, al legislatore delegato spetta un limitato margine di discrezionalità per l'introduzione di soluzioni innovative, le quali devono attenersi strettamente ai principi e ai criteri direttivi enunciati dal legislatore delegante. Il delegante non è tuttavia onerato di fornire una descrizione tassativa delle norme suscettibile di guidare il delegato, risultando anzi consentito il ricorso a clausole generali, ferma la necessità che queste siano accompagnate dall'indicazione di precisi principi; né il Governo è tenuto a una attività di mera esecuzione o automatico riempimento dei disposti cristallizzati nella delega, poiché i confini del potere legislativo delegato risultano complessivamente dalla determinazione dell'oggetto e dei principi e criteri direttivi, unitariamente considerati. Il contenuto di una delega legislativa deve essere infatti identificato tenendo conto, oltre che del dato testuale, della lettura sistematica delle disposizioni che la prevedono, anche alla luce del contesto normativo nel quale essa si inserisce, nonché della ratio e delle finalità che la ispirano. Entro questa cornice - emergente da un'interpretazione anche sistematica e teleologica della delega - deve essere inquadrata la discrezionalità del legislatore delegato, il quale è chiamato a sviluppare, e non solo ad eseguire, le previsioni della legge di delega. (Precedenti citati: sentenze n. 198 del 2018, n. 104 del 2017, n. 250 del 2016, n. 210 del 2015, n. 229 del 2014, n. 94 del 2014, n. 73 del 2014, n. 50 del 2014, n. 5 del 2014, n. 162 del 2012, n. 80 del 2012; n. 159 del 2001, n. 198 del 1998, n. 106 del 1962 e n. 3 del 1957).



Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  28/09/2012  n. 178  art. 1  co. 

decreto legislativo  28/09/2012  n. 178  art. 2  co. 

decreto legislativo  28/09/2012  n. 178  art. 3  co. 

decreto legislativo  28/09/2012  n. 178  art. 4  co. 

decreto legislativo  28/09/2012  n. 178  art. 5  co. 

decreto legislativo  28/09/2012  n. 178  art. 6  co. 

decreto legislativo  28/09/2012  n. 178  art. 8  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 1

Costituzione  art. 76

Altri parametri e norme interposte

legge  04/11/2010  n. 183  art. 2