Enti pubblici - Croce rossa italiana (CRI) - Riorganizzazione da ente di diritto pubblico a base associativa ad associazione di volontariato in regime di diritto privato - Attribuzione delle risorse finanziarie secondo criteri rimessi alla determinazione dei Ministri della salute, dell'economia e delle finanze e della difesa - Denunciata violazione dei limiti imposti per l'esercizio della delega - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal TAR Lazio in riferimento agli artt. 1 e 76 Cost. - dell'art. 2, comma 5, del d.lgs. n. 178 del 2012, in quanto, nell'assegnare le risorse finanziarie secondo criteri rimessi alla determinazione dei Ministri della salute, dell'economia e delle finanze e della difesa, il delegato avrebbe attuato una presunta sub-delega con riguardo alle modalità di finanziamento della rinnovata Croce rossa italiana (CRI), demandando a scelte ministeriali aspetti essenziali della nuova disciplina. La disposizione censurata, tuttavia, si limita a disciplinare le modalità di erogazione, affidando all'atto fonte secondario solo il compito esecutivo di assegnazione materiale delle risorse.
Al decreto delegato è consentito il conferimento agli organi dell'esecutivo della funzione di emanare normative di tipo regolamentare, disposizioni di carattere tecnico o atti amministrativi di esecuzione. (Precedenti citati: sentenze n. 104 del 2017, n. 106 del 1967, n. 79 del 1966, n. 66 del 1965 e n. 103 del 1957; ordinanza n. 176 del 1998).