Sentenza 79/2019 (ECLI:IT:COST:2019:79)
Massima numero 42204
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI - Redattore BARBERA
Udienza Pubblica del
20/03/2019; Decisione del
20/03/2019
Deposito del 09/04/2019; Pubblicazione in G. U. 17/04/2019
Titolo
Enti pubblici - Croce rossa italiana (CRI) - Riorganizzazione da ente di diritto pubblico a base associativa ad associazione di volontariato in regime di diritto privato - Smilitarizzazione e ridefinizione del trattamento economico del personale del Corpo militare dell'ente - Denunciata violazione dei limiti imposti per l'esercizio della delega - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
Enti pubblici - Croce rossa italiana (CRI) - Riorganizzazione da ente di diritto pubblico a base associativa ad associazione di volontariato in regime di diritto privato - Smilitarizzazione e ridefinizione del trattamento economico del personale del Corpo militare dell'ente - Denunciata violazione dei limiti imposti per l'esercizio della delega - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
Testo
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal TAR Lazio in riferimento agli artt. 1 e 76 Cost. - degli artt. 5 e 6 del d.lgs. n. 178 del 2012 che, nell'ambito della integrale rinnovazione dell'assetto della Croce rossa italiana (CRI), prevedono la smilitarizzazione e la ridefinizione del trattamento economico del personale del Corpo militare dell'ente. Non è manifestamente incoerente con la finalità complessiva della riforma, in un'ottica di razionalizzazione delle spese, stabilire un diverso inquadramento del personale ausiliario, a maggior ragione laddove, come nel caso di specie, il delegato opti, quale strumento di attuazione del compito affidatogli dal delegante, per la trasformazione dell'ente pubblico in persona giuridica di diritto privato. D'altronde, è la stessa legge di delega ad aver indicato al Governo la necessità di garantire la razionalizzazione e l'ottimizzazione delle spese e dei costi di funzionamento, obiettivi coerentemente perseguiti dal legislatore delegato tramite il trasferimento del personale militare ausiliario al ruolo civile.
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal TAR Lazio in riferimento agli artt. 1 e 76 Cost. - degli artt. 5 e 6 del d.lgs. n. 178 del 2012 che, nell'ambito della integrale rinnovazione dell'assetto della Croce rossa italiana (CRI), prevedono la smilitarizzazione e la ridefinizione del trattamento economico del personale del Corpo militare dell'ente. Non è manifestamente incoerente con la finalità complessiva della riforma, in un'ottica di razionalizzazione delle spese, stabilire un diverso inquadramento del personale ausiliario, a maggior ragione laddove, come nel caso di specie, il delegato opti, quale strumento di attuazione del compito affidatogli dal delegante, per la trasformazione dell'ente pubblico in persona giuridica di diritto privato. D'altronde, è la stessa legge di delega ad aver indicato al Governo la necessità di garantire la razionalizzazione e l'ottimizzazione delle spese e dei costi di funzionamento, obiettivi coerentemente perseguiti dal legislatore delegato tramite il trasferimento del personale militare ausiliario al ruolo civile.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
28/09/2012
n. 178
art. 5
co.
decreto legislativo
28/09/2012
n. 178
art. 6
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 1
Costituzione
art. 76
Altri parametri e norme interposte