Enti pubblici - Croce rossa italiana (CRI) - Riorganizzazione da ente di diritto pubblico a base associativa ad associazione di volontariato in regime di diritto privato - Denunciata violazione dei principi di ragionevolezza e di buon andamento della pubblica amministrazione - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal TAR Lazio in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost. - degli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8 del d.lgs. n. 178 del 2012, con cui è stata operata una integrale rinnovazione dell'assetto della Croce rossa italiana (C.R.I.), trasformata da ente di diritto pubblico a base associativa ad associazione di volontariato in regime di diritto privato. In disparte la censura concernente la strutturale inadeguatezza delle risorse messe a disposizione della neoistituita Associazione della Croce Rossa italiana, formulata dall'ordinanza in termini solo generici e dunque per quest'aspetto inammissibile, l'attribuzione della personalità giuridica di diritto privato è senz'altro coerente con la vocazione solidaristica di un'associazione di volontariato chiamata a svolgere rilevanti funzioni di interesse generale, a livello nazionale e internazionale. Tale scelta trova, anzi, una diretta copertura costituzionale nell'art. 118, quarto comma, Cost., che in una ottica di sussidiarietà orizzontale impegna la Repubblica a favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale. Inoltre, il nuovo modulo organizzativo allinea l'ordinamento italiano ad altre esperienze, in particolare (ma non solo) europee, le quali disegnano le rispettive società nazionali di Croce Rossa quali associazioni di diritto privato di interesse pubblico, formate da volontari e da personale civile in regime di impiego privatistico, e ciò assume particolare significato per una organizzazione destinata ad aderire ad una federazione transnazionale di "società non governative".