Tributi - Imposta municipale propria (IMU) - Corresponsione sugli immobili strumentali all'attività di impresa - Totale indeducibilità dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Denunciata violazione del principio di capacità contributiva - Difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza - Inammissibilità della questione. (Classif. 255017).
È dichiarata inammissibile, per difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza, la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla CGT di primo grado di Reggio Emilia, sez. 1, in riferimento all’art. 53 Cost., dell’art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2011, come sostituito dall’art. 1, comma 715, della legge n. 147 del 2013, nella parte in cui prevede la totale indeducibilità dell’IMU ai fini dell’IRAP. L’ordinanza non svolge quella puntuale e doverosa analisi della struttura dell’imposta necessaria al fine di motivarne il vizio di manifesta rottura della coerenza interna: gli scarni passaggi tratti dall’atto difensivo della parte, e riportati in motivazione, non consentono, infatti, di comprendere su quali ragioni essa si sostanzierebbe, compromettendo il requisito della necessaria autosufficienza dell’ordinanza di rimessione. Rimangono, inoltre, oscure le motivazioni per cui la questione risulterebbe impregiudicata da quella decisa con la sentenza n. 21 del 2024 dove, invece, si è chiarita la differenza tra il criterio di calcolo del valore della produzione netta e quello del reddito netto.