Enti pubblici - Croce rossa italiana (CRI) - Riorganizzazione da ente di diritto pubblico a base associativa ad associazione di volontariato in regime di diritto privato - Trasferimento al ruolo civile del personale militare senza previsione della progressione economica commisurata al grado rivestito e senza garanzie di conservazione delle funzioni in precedenza attribuite - Denunciata violazione dei principi di ragionevolezza e di buon andamento della pubblica amministrazione - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal TAR Lazio in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost. - degli artt. 5 e 6 del d.lgs. n. 178 del 2012 che, nell'ambito della integrale rinnovazione dell'assetto della Croce rossa italiana (CRI), stabiliscono il trasferimento al ruolo civile del personale militare, senza previsione della progressione economica commisurata al grado rivestito e senza garanzie di conservazione delle funzioni in precedenza attribuite. Le norme censurate non realizzano la soppressione del Corpo militare ausiliare, ma ne revisionano la struttura in coerenza con la generale riorganizzazione della CRI e con la rinnovata struttura associativa della stessa. Il decreto delegato ha infatti disposto la sopravvivenza degli appartenenti al citato organismo quale categoria in congedo che presta servizio volontariamente e gratuitamente (non diversamente da quanto accade, oltre che per il Corpo delle infermiere volontarie, per la Associazione dei cavalieri italiani del sovrano militare Ordine di Malta) e, del resto, anche il personale trasferito in altre amministrazioni, pur perdendo la qualifica di militare in servizio attivo, mantiene la qualifica di militare in congedo e, ai sensi dell'art. 1668 cod. ordinamento militare, potrebbe sempre essere richiamato in servizio, conservando il grado rivestito all'atto del collocamento in congedo. Il trasferimento al ruolo civile del personale militare risulta, anzi, coerente con la trasformazione del regime giuridico dell'ente, posto che il nuovo inquadramento nel rapporto di impiego accede alla diversa configurazione del datore di lavoro, che da soggetto pubblico muta in associazione di diritto privato regolata dal Libro I, Titolo II, Capo II, cod. civ., con conseguenti inevitabili modifiche delle modalità di sviluppo delle carriere.
Le procedure di mobilità consentono di garantire un equilibrato contemperamento di due esigenze costituzionalmente rilevanti: per un verso, il mantenimento dei rapporti di lavoro, rendendo così effettivo il diritto al lavoro di cui all'art. 4 Cost.; per un altro, la discrezionalità legislativa connessa al processo di riordino dello Stato e degli enti pubblici. In contesti simili, è sicuramente auspicabile che ad un rilevante riassetto organizzativo-funzionale segua un'adeguata riqualificazione del personale. (Precedenti citati: sentenze n. 202 del 2016, n. 159 del 2016 e n. 388 del 2004).