Sentenza 80/2019 (ECLI:IT:COST:2019:80)
Massima numero 41086
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI - Redattore MORELLI
Udienza Pubblica del
07/03/2019; Decisione del
07/03/2019
Deposito del 09/04/2019; Pubblicazione in G. U. 17/04/2019
Titolo
Circolazione stradale - Patente di guida - Revoca nei confronti dei condannati per reati in materia di stupefacenti - Carattere automatico e applicabilità anche ai reati commessi prima dell'entrata in vigore della legge n. 94 del 2009 - Denunciata irragionevolezza e lesione del principio di irretroattività delle sanzioni sostanzialmente penali sancito dalla CEDU (nell'interpretazione della Corte di Strasburgo) - Difetto di rilevanza - Inammissibilità delle questioni.
Circolazione stradale - Patente di guida - Revoca nei confronti dei condannati per reati in materia di stupefacenti - Carattere automatico e applicabilità anche ai reati commessi prima dell'entrata in vigore della legge n. 94 del 2009 - Denunciata irragionevolezza e lesione del principio di irretroattività delle sanzioni sostanzialmente penali sancito dalla CEDU (nell'interpretazione della Corte di Strasburgo) - Difetto di rilevanza - Inammissibilità delle questioni.
Testo
Sono dichiarate inammissibili - per difetto di rilevanza - le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 120, comma 2, cod. strada, come sostituito dall'art. 3, comma 52, lett. a), della legge n. 94 del 2009, sollevate dal Tribunale di Torino in riferimento agli artt. 3, 16, 25 e 111 Cost. e agli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., questi ultimi in relazione all'art. 7 CEDU. Prima ancora dal risultare pressoché integralmente superate dalla sopravvenuta sentenza n. 22 del 2018, le questioni sono comunque prive di rilevanza, in quanto il provvedimento avverso cui è proposto ricorso nel giudizio a quo concerne il diniego del rilascio di una patente di guida, e non già la revoca prefettizia della patente, prevista dal comma censurato nei confronti dei condannati per alcuni reati in materia di stupefacenti. (Precedenti citati: sentenza n. 22 del 2018, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 120, comma 2, cod. strada, nella parte in cui prevedeva l'automaticità della revoca prefettizia della patente in caso di condanna successiva al rilascio, e non fondata l'ulteriore questione relativa all'applicabilità della revoca a persone condannate per reati commessi prima dell'entrata in vigore della legge n. 94 del 2009; sentenza n. 281 del 2013).
Sono dichiarate inammissibili - per difetto di rilevanza - le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 120, comma 2, cod. strada, come sostituito dall'art. 3, comma 52, lett. a), della legge n. 94 del 2009, sollevate dal Tribunale di Torino in riferimento agli artt. 3, 16, 25 e 111 Cost. e agli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., questi ultimi in relazione all'art. 7 CEDU. Prima ancora dal risultare pressoché integralmente superate dalla sopravvenuta sentenza n. 22 del 2018, le questioni sono comunque prive di rilevanza, in quanto il provvedimento avverso cui è proposto ricorso nel giudizio a quo concerne il diniego del rilascio di una patente di guida, e non già la revoca prefettizia della patente, prevista dal comma censurato nei confronti dei condannati per alcuni reati in materia di stupefacenti. (Precedenti citati: sentenza n. 22 del 2018, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 120, comma 2, cod. strada, nella parte in cui prevedeva l'automaticità della revoca prefettizia della patente in caso di condanna successiva al rilascio, e non fondata l'ulteriore questione relativa all'applicabilità della revoca a persone condannate per reati commessi prima dell'entrata in vigore della legge n. 94 del 2009; sentenza n. 281 del 2013).
Atti oggetto del giudizio
codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)
n.
art. 120
co. 2
legge
15/07/2009
n. 94
art. 3
co. 52
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 11
Costituzione
art. 16
Costituzione
art. 25
Costituzione
art. 111
Costituzione
art. 117
co. 1
Altri parametri e norme interposte
Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
n.
art. 7