Sentenza 80/2019 (ECLI:IT:COST:2019:80)
Massima numero 41088
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI - Redattore MORELLI
Udienza Pubblica del
07/03/2019; Decisione del
07/03/2019
Deposito del 09/04/2019; Pubblicazione in G. U. 17/04/2019
Titolo
Circolazione stradale - Patente di guida - Divieto di rilascio ai condannati per reati in materia di stupefacenti - Applicabilità anche per reati commessi prima dell'entrata in vigore della legge n. 94 del 2009 - Denunciata lesione del principio di irretroattività delle sanzioni sostanzialmente penali sancito dalla CEDU (nell'interpretazione della Corte di Strasburgo) - Insussistenza, non avendo il diniego natura sanzionatoria - Non fondatezza della questione.
Circolazione stradale - Patente di guida - Divieto di rilascio ai condannati per reati in materia di stupefacenti - Applicabilità anche per reati commessi prima dell'entrata in vigore della legge n. 94 del 2009 - Denunciata lesione del principio di irretroattività delle sanzioni sostanzialmente penali sancito dalla CEDU (nell'interpretazione della Corte di Strasburgo) - Insussistenza, non avendo il diniego natura sanzionatoria - Non fondatezza della questione.
Testo
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal Tribunale di Torino in riferimento agli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 7 della CEDU, per lesione del principio di irretroattività delle sanzioni sostanzialmente penali sancito dalla evocata norma convenzionale - dell'art. 120, comma 1, cod. strada, come sostituito dall'art. 3, comma 52, lett. a), della legge n. 94 del 2009, nella parte in cui comporta il diniego della patente di guida anche per reati, in materia di stupefacenti, commessi prima dell'entrata in vigore della citata legge n. 94 del 2009. Al pari della revoca, anche il diniego di rilascio del titolo di guida non ha natura sanzionatoria né costituisce conseguenza accessoria della violazione di una disposizione in tema di circolazione stradale, bensì rappresenta la constatazione dell'insussistenza originaria (o sopravvenuta) dei "requisiti morali" prescritti per il conseguimento di quel titolo di abilitazione. Escluso che detta condizione ostativa abbia natura sanzionatoria o comunque afflittiva, risulta non pertinente l'evocazione della giurisprudenza della Corte EDU sui criteri per l'attribuibilità di natura sostanzialmente penale a "sanzioni" non formalmente tali; mentre il diniego della patente anche per reati commessi anteriormente alla novella del 2009 attiene al piano degli effetti riconducibili all'applicazione ratione temporis della norma censurata. (Precedente citato: sentenza n. 22 del 2018).
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal Tribunale di Torino in riferimento agli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 7 della CEDU, per lesione del principio di irretroattività delle sanzioni sostanzialmente penali sancito dalla evocata norma convenzionale - dell'art. 120, comma 1, cod. strada, come sostituito dall'art. 3, comma 52, lett. a), della legge n. 94 del 2009, nella parte in cui comporta il diniego della patente di guida anche per reati, in materia di stupefacenti, commessi prima dell'entrata in vigore della citata legge n. 94 del 2009. Al pari della revoca, anche il diniego di rilascio del titolo di guida non ha natura sanzionatoria né costituisce conseguenza accessoria della violazione di una disposizione in tema di circolazione stradale, bensì rappresenta la constatazione dell'insussistenza originaria (o sopravvenuta) dei "requisiti morali" prescritti per il conseguimento di quel titolo di abilitazione. Escluso che detta condizione ostativa abbia natura sanzionatoria o comunque afflittiva, risulta non pertinente l'evocazione della giurisprudenza della Corte EDU sui criteri per l'attribuibilità di natura sostanzialmente penale a "sanzioni" non formalmente tali; mentre il diniego della patente anche per reati commessi anteriormente alla novella del 2009 attiene al piano degli effetti riconducibili all'applicazione ratione temporis della norma censurata. (Precedente citato: sentenza n. 22 del 2018).
Atti oggetto del giudizio
codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)
n.
art. 120
co. 1
legge
15/07/2009
n. 94
art. 3
co. 52
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 11
Costituzione
art. 117
co. 1
Altri parametri e norme interposte
Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
n.
art. 7