Sentenza 81/2019 (ECLI:IT:COST:2019:81)
Massima numero 42358
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI  - Redattore PROSPERETTI
Udienza Pubblica del  06/03/2019;  Decisione del  06/03/2019
Deposito del 11/04/2019; Pubblicazione in G. U. 17/04/2019
Massime associate alla pronuncia:  42351  42359


Titolo
Impiego pubblico - Norme della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - Personale, iscritto all'albo nazionale dei giornalisti, in servizio presso gli uffici stampa istituzionali della Regione - Applicazione del contratto nazionale di lavoro giornalistico - Violazione della competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile - Illegittimità costituzionale.

Testo

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost., l'art. 1, comma 3, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 5 del 2018, a norma del quale, nelle more dell'attuazione dell'art. 9, comma 5, della legge n. 150 del 2000, al personale iscritto all'albo dei giornalisti che presta servizio preso gli uffici stampa istituzionali delle amministrazioni del comparto unico della Regione degli enti del servizio sanitario regionale si applica il contratto nazionale di lavoro giornalistico. La norma impugnata dal Governo viola la competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile, che riserva alla contrattazione collettiva la disciplina del pubblico impiego, poiché - in contrasto con quanto previsto dalla citata legge n. 150 del 2000 e dall'art. 40 del d.lgs. n. 165 del 2001, norma fondamentale di riforma economico-sociale, che opera come limite all'autonomia della Regione autonoma in base alle previsioni dello stesso statuto - dispone che ai giornalisti in servizio presso i predetti uffici stampa istituzionali si applichi un contratto collettivo non negoziato dall'ARAN (Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni), ma dalle organizzazioni datoriali degli editori e dalla Federazione nazionale della stampa italiana. Né vale l'argomentazione relativa al carattere temporaneo della norma censurata, dal momento che il principio di riserva di contrattazione collettiva non può essere derogato nemmeno in via provvisoria. (Precedenti citati: sentenze n. 10 del 2019 e n. 314 del 2003).

Per costante giurisprudenza costituzionale, la disciplina del rapporto di impiego alle dipendenze della Regione e i profili relativi al trattamento economico del personale pubblico privatizzato vengono ricondotti alla materia dell'ordinamento civile, di competenza esclusiva del legislatore nazionale, che in tale materia fissa principi che costituiscono tipici limiti di diritto privato, fondati sull'esigenza, connessa al precetto costituzionale di eguaglianza, di garantire l'uniformità nel territorio nazionale delle regole fondamentali di diritto che disciplinano i rapporti tra privati e, come tali si impongono anche alle Regioni a statuto speciale. (Precedente citato: sentenza n. 189 del 2007)



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia  09/02/2018  n. 5  art. 1  co. 3

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte

legge  07/06/2000  n. 150  art. 9    co. 5  

decreto legislativo  30/03/2001  n. 165  art. 40