Sentenza 171/2024 (ECLI:IT:COST:2024:171)
Massima numero 46431
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BARBERA  - Redattore ANTONINI
Udienza Pubblica del  24/09/2024;  Decisione del  24/09/2024
Deposito del 29/10/2024; Pubblicazione in G. U. 30/10/2024
Massime associate alla pronuncia:  46426  46427  46428  46429  46430


Titolo
Tributi - Imposta municipale propria (IMU) - Corresponsione sugli immobili strumentali all'attività di impresa - Totale indeducibilità dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Disposizione che prevede la non deducibilità dell'ICI dalla base imponibile IRAP - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza e di capacità contributiva - Insufficiente motivazione sulla non manifesta infondatezza - Inammissibilità delle questioni. (Classif. 255017).

Testo

Sono dichiarate inammissibili, per insufficiente motivazione sulla non manifesta infondatezza, le questioni di legittimità costituzionale sollevate, in riferimento dalla CGT di Reggio Emilia, sez. 1, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., dell’art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 446 del 1997, nella parte in cui sancirebbe la totale indeducibilità dell’IMU dalla base imponibile dell’IRAP. Nonostante tale disposizione preveda, tra l’altro, la non deducibilità dell’ICI dalla base imponibile IRAP, l’ordinanza non compie alcuna precisazione in ordine alle ragioni per le quali si sia fatto richiamo anche ad essa. (Precedenti: S. 12/2024 - mass. 45977; S. 248/2022 - mass. 45204; S. 118/2022 - mass. 44817; S. 123/2021 - mass. 43987).



Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  15/12/1997  n. 446  art. 5  co. 3

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 53

Altri parametri e norme interposte