Istruzione - Attribuzione, per l'anno 2018, di un contributo per l'esercizio delle funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali - Ricorso della Regione Veneto - Lamentata previsione del finanziamento limitato ad una sola annualità - Denunciata violazione dell'autonomia amministrativa regionale, del principio di buon andamento della pubblica amministrazione e della competenza legislativa regionale in materia di assistenza sociale - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dalla Regione Veneto in riferimento agli artt. 38, terzo e quarto comma, 97, 117, terzo e quarto comma, 118 e 119, quarto comma, Cost., dell'art. 1, comma 70, della legge n. 205 del 2017, che provvede a rifinanziare, esclusivamente per il 2018, un contributo alle spese delle Regioni per l'esercizio delle funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali di cui all'art. 13, comma 3, della legge n. 104 del 1992, e ai servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per i medesimi alunni o per quelli in situazione di svantaggio previsti dall'art. 139, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 112 del 1998. La previsione impugnata, nella complessa fase di transizione innescata con il riordino delle Province, ha operato analogamente alla legislazione precedente, la quale, dando seguito ai principi in materia di effettività delle garanzie dei diritti delle persone con disabilità, ha sempre assicurato il finanziamento delle funzioni suddette. Pertanto, può ritenersi non irragionevole, né affetta da aleatorietà e incertezza, la scelta del legislatore di disporre il finanziamento di anno in anno, senza peraltro mai farlo mancare e procedendo contestualmente all'istruttoria strumentale alla determinazione delle risorse necessarie a regime. La disposizione impugnata, in linea con le leggi di bilancio dei due anni precedenti, rinnova il finanziamento per l'anno di riferimento, senza alcuna discontinuità e senza pregiudicare l'effettiva erogazione dei servizi che attengono al nucleo essenziale dei diritti delle persone con disabilità; erogazione che deve essere sempre comunque assicurata e finanziata e non può dipendere da scelte finanziarie che il legislatore compie con previsioni che lasciano «incerta nell'an e nel quantum la misura della contribuzione». (Precedente citato: sentenza n. 275 del 2016).
La giurisprudenza costituzionale ha circondato di adeguate garanzie l'effettività del diritto all'istruzione degli alunni con disabilità fisiche e sensoriali, anche attraverso adeguate dotazioni strumentali e finanziarie, muovendo dalla considerazione che sulla condizione giuridica della persona con disabilità confluisce un complesso di valori che attingono ai fondamentali motivi ispiratori del disegno costituzionale, che richiede la certezza delle disponibilità finanziarie necessaria a garantire i servizi che danno attuazione ai diritti costituzionali, che richiedono di essere erogati senza soluzioni di continuità, in modo che sia assicurata l'effettività del diritto della persona con disabilità all'istruzione e all'integrazione scolastica. (Precedenti citati: sentenze n. 232 del 2018, n. 258 del 2017, n. 192 del 2017, n. 110 del 2017, n. 275 del 2016 e n. 215 del 1987).
La frequenza scolastica, insieme alle pratiche di cura e riabilitazione ed al proficuo inserimento nella famiglia, è fattore fondamentale per il complessivo sviluppo della personalità, in quanto l'apprendimento e l'integrazione nella scuola sono, a loro volta, funzionali ad un più pieno inserimento dell'alunno con disabilità nella società e nel mondo del lavoro. Ovviamente, un tale obiettivo richiede forme di integrazione e di sostegno con impiego di docenti specializzati. (Precedenti citati: sentenze n. 80 del 2010, n. 251 del 2008, n. 226 del 2000, n. 52 del 2000 e n. 215 del 1987).
Alla realizzazione dei diritti costituzionali fondamentali delle persone con disabilità partecipano, con lo Stato, gli enti locali minori e le Regioni, nel quadro dei principi posti dalla legge. Alle Regioni, in particolare, sono affidati sia interventi diretti, sia compiti di disciplina dei modi e livelli qualitativi di erogazione dei vari servizi da parte dei suddetti enti locali. (Precedente citato: sentenza n. 406 del 1992).