Sentenza 83/2019 (ECLI:IT:COST:2019:83)
Massima numero 42072
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI  - Redattore CARTABIA
Udienza Pubblica del  20/02/2019;  Decisione del  20/02/2019
Deposito del 11/04/2019; Pubblicazione in G. U. 17/04/2019
Massime associate alla pronuncia:  42071  42073


Titolo
Istruzione - Attribuzione, esclusivamente per l'anno 2018, di un contributo per l'esercizio delle funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali - Ricorso della Regione Veneto - Lamentata previsione del finanziamento limitato ad una sola annualità - Denunciata violazione dell'autonomia finanziaria regionale - Genericità del ricorso - Inammissibilità della questione.

Testo

È dichiara inammissibile, per genericità del ricorso, la questione di legittimità costituzionale, promossa dalla Regione Veneto in riferimento all'art. 119 Cost., dell'art. 1, comma 70, della legge n. 205 del 2017, che provvede a rifinanziare, esclusivamente per il 2018, un contributo alle spese delle Regioni per l'esercizio delle funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali di cui all'art. 13, comma 3, della legge n. 104 del 1992, e ai servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per i medesimi alunni o per quelli in situazione di svantaggio previsti dall'art. 139, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 112 del 1998. Il ricorso non specifica né l'entità delle risorse in precedenza destinate alle Province e Città metropolitane per lo svolgimento dei compiti relativi all'assistenza per gli alunni con disabilità, né evidenzia la differenza fra quanto riassegnato e quanto trattenuto da parte dello Stato. In particolare, la ricorrente non soddisfa l'onere della prova su di essa incombente, giacché non enuncia le ragioni per cui lo stanziamento, pari a 75 milioni di euro, destinato a tutte le Regioni ordinarie, sarebbe insufficiente da parte sua per assicurare l'erogazione del servizio. Infine, il ricorso risulta carente anche perché le lamentate violazioni dell'autonomia finanziaria regionale non sono comprovate da una adeguata analisi complessiva del bilancio regionale. (Precedente citato: sentenza n. 151 del 2016).

Il riordino delle funzioni delle Province avviato con la legge n. 56 del 2014 deve essere accompagnato dal passaggio delle relative risorse umane e finanziarie; resta riservata alla legislazione statale la quantificazione delle risorse da trasferire, tenuto conto del costo delle funzioni stesse e delle complessive esigenze di bilancio. Tale riassegnazione, nell'ambito del processo di riorganizzazione, è priva di qualsiasi automatismo e comporta scelte in ordine alle modalità, all'entità e ai tempi, fermo restando che l'assistenza alle persone con disabilità costituisce un nucleo incomprimibile di un diritto fondamentale e deve essere integralmente finanziata. (Precedenti citati: sentenze n. 137 del 2018, n. 205 del 2016 e n. 84 del 2018).

Per costante giurisprudenza costituzionale l'autonomia finanziaria costituzionalmente garantita agli enti territoriali non comporta una rigida garanzia quantitativa. Le risorse disponibili possono subire modifiche e, in particolare, riduzioni, purché tali diminuzioni non rendano impossibile lo svolgimento delle funzioni attribuite agli enti territoriali medesimi, per cui grava sul ricorrente l'onere di provare l'irreparabile pregiudizio lamentato. Ciò posto possono essere considerate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale in cui si lamenti la violazione dei principi contenuti nell'art. 119 Cost. a causa dell'inadeguatezza delle risorse a disposizione delle Regioni, senza puntuali riferimenti a dati più analitici relativi alle entrate e alle uscite. (Precedenti citati: sentenze n. 5 del 2018, n. 192 del 2017 n. 249 del 2015, n. 125 del 2015 e n. 23 del 2014).

Le norme incidenti sull'assetto finanziario degli enti territoriali non possono essere valutate in modo "atomistico", ma solo nel contesto della manovra complessiva, che può comprendere norme aventi effetti di segno opposto sulla finanza delle Regioni e degli enti locali. (Precedenti citati: sentenze n. 205 del 2016, n. 82 del 2015, n. 26 del 2014, n. 27 del 2010, n. 155 del 2006 e n. 431 del 2004).



Atti oggetto del giudizio

legge  27/12/2017  n. 205  art. 1  co. 70

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 119

Altri parametri e norme interposte