Impiego pubblico - Risorse per la contrattazione collettiva nazionale e per i miglioramenti economici - Rinnovi contrattuali per il triennio 2016-2018 del personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, nonché al personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale - Oneri a carico dei rispettivi bilanci - Ricorso della Regione Veneto - Denunciata irragionevolezza, disparità di trattamento, violazione del diritto alla salute, dei principi di buon andamento e di leale collaborazione, nonché dell'autonomia legislativa e amministrativa regionale in materia di assistenza sanitaria e socio sanitaria - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dalla Regione Veneto in riferimento agli artt. 3, 5, 32, 81, 97, 117, terzo e quarto comma, 118, primo comma, 119 e 120 Cost., dell'art. 1, commi 679, 682 e 683, della legge n. 205 del 2017, il primo che destina specifiche risorse annuali, nell'ambito del triennio 2016-2018, alla copertura degli oneri posti a carico del bilancio statale per i miglioramenti economici del personale dipendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico, il secondo che afferma che gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il triennio 2016-2018 per il personale dipendente da amministrazioni, enti e istituzioni diversi dalle amministrazioni statali, sono a carico dei bilanci delle medesime, e il terzo che estende tale ultima previsione anche al personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale. Le norme impugnate, contrariante da come interpretate dalla ricorrente, non impongono alle Regioni di assicurare al loro personale e a quello sanitario il medesimo incremento retributivo disposto per i dipendenti delle amministrazioni statali, ma si limitano a ribadire che per il personale regionale e sanitario valgono i principi contenuti nel d.lgs. n. 165 del 2001, tra cui quello, che la determinazione del trattamento economico del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche è materia affidata alla contrattazione collettiva. Pertanto, una corretta lettura degli impugnati commi 682 e 683 porta a concludere che essi, limitandosi a ribadire i principi generali già stabiliti dal d.lgs. n. 165 del 2001 - il quale, per i finanziamenti necessari a dare copertura alle spese per il personale regionale e sanitario, stabilisce che gli oneri derivanti dalla contrattazione collettiva sono determinati a carico dei bilanci delle Regioni, dei relativi enti dipendenti, e delle amministrazioni del Servizio sanitario nazionale - esauriscono in ciò la loro portata normativa.
Nell'assetto regolatorio del pubblico impiego, il contratto collettivo si atteggia come imprescindibile fonte, che disciplina anche il trattamento economico, nelle sue componenti fondamentali e accessorie. (Precedenti citati: sentenze n. 257 del 2016 e n. 178 del 2015).