Turismo - Norme della Regione Lombardia - Strutture ricettive - Istituzione del codice identificativo di riferimento (CIR) - Ricorso del Governo - Lamentata irragionevolezza nonché violazione della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 3 e 117, secondo comma, lett. l), Cost., dell'art. 1, comma 1, lett. a), b) e c), della legge reg. Lombardia n. 7 del 2018, che prevede - al fine di semplificare i controlli delle autorità competenti, la pubblicità, la promozione e la commercializzazione dell'offerta delle strutture ricettive - l'istituzione del codice identificativo di riferimento (CIR) per le strutture ricettive, compresi gli alloggi (o le loro porzioni) dati in locazione per finalità turistiche, la relativa sanzione pecuniaria per il suo mancato utilizzo (da 500 a 2500 euro) nonché la possibilità che l'importo sia raddoppiato, in caso di reiterate violazioni, ferma la sospensione (non superiore a tre mesi) o la cessazione dell'attività, per i casi più gravi. Le disposizioni impugnate pongono un adempimento amministrativo precedente ed esterno al contratto di locazione turistica, sanzionandone gli inadempimenti, senza incidere sulla libertà negoziale e sulla sfera contrattuale, che restano disciplinate dal diritto privato. Non sussiste, inoltre, la dedotta irrazionalità della disciplina, dal momento che le disposizioni - estendendo ai titolari di appartamenti dati in locazione l'obbligo di previa comunicazione al comune dell'avvio dell'attività, cui consegue l'assegnazione del CIR, e obbligando a indicare il CIR nei siti web o nelle altre forme di pubblicità - non possono ritenersi eccessivamente gravose, non comportando costi aggiuntivi o l'adozione di particolari accorgimenti organizzativi; né risultano irragionevoli le sanzioni amministrative poste a tutela di tali obblighi, in ragione degli importi non particolarmente elevati e della gradualità delle diverse misure previste. (Precedenti citati: sentenze n. 176 del 2018, n. 283 del 2016, n. 245 del 2015, n. 290 del 2013 e n. 80 del 2012).
Secondo la costante giurisprudenza costituzionale la competenza sanzionatoria amministrativa non è in grado di autonomizzarsi come materia in sé, ma accede alle materie sostanziali. (Precedenti citati: sentenze n. 121 del 2018, n. 148 del 2018, n. 271 del 2012, n. 246 del 2009, n. 240 del 2007, n. 384 del 2005 e n. 12 del 2004).