Paesaggio - Norme della Regione Basilicata - Variante al piano di coordinamento territoriale del Pollino - Difformità dal modello di collaborazione istituzionale previsto dal Protocollo d'intesa del 14 settembre 2011 - Violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia della tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali - Illegittimità costituzionale.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., l'art. 3 della legge reg. Basilicata n. 19 del 2017, che aggiunge il comma 5 all'art. 10 della legge reg. Basilicata n. 27 del 2006. La norma impugnata dal Governo introduce una modifica al piano di coordinamento territoriale del Pollino - secondo cui è possibile realizzare, in una zona, designata come "a protezione speciale" e ricondotta ai "Paesaggi di rilevante interesse" (Zona C3), un distributore di carburanti con annesso fabbricato, senza peraltro richiedere neppure l'autorizzazione paesaggistica - che ha valenza di piano paesaggistico, in violazione del Protocollo di intesa siglato il 14 settembre 2011 tra il Ministero per i beni e le attività culturali (MIBAC), il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM) e la Regione Basilicata. L'intervento della Regione, volto a modificare, unilateralmente, la disciplina di un'area protetta, in termini peraltro di riduzione di tutela, costituisce violazione non solo degli impegni assunti con il citato Protocollo, ma soprattutto di quanto prescritto dal codice dei beni culturali e del paesaggio che, attraverso la partecipazione degli organi ministeriali ai procedimenti in materia, mira a garantire l'effettiva ed uniforme tutela dell'ambiente, affidata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. (Precedente citato: sentenza n. 210 del 2016).
La disciplina statale volta a proteggere l'ambiente e il paesaggio funziona come un limite alla disciplina che le Regioni e le Province autonome dettano in altre materie di loro competenza. Essa richiede una strategia istituzionale ad ampio raggio, che si esplica in un'attività pianificatoria estesa sull'intero territorio nazionale affidata congiuntamente allo Stato e alle Regioni. In questa prospettiva il codice dei beni culturali e del paesaggio pone, all'art. 135, un obbligo di elaborazione congiunta del piano paesaggistico, che costituisce un principio inderogabile della legislazione statale, che è, a sua volta, un riflesso della necessaria impronta unitaria della pianificazione paesaggistica, e mira a garantire, attraverso la partecipazione degli organi ministeriali ai procedimenti in materia, l'effettiva ed uniforme tutela dell'ambiente. (Precedenti citati: sentenze n. 66 del 2018, n. 210 del 2016 e n. 64 del 2015).