Sentenza 86/2019 (ECLI:IT:COST:2019:86)
Massima numero 42377
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI - Redattore SCIARRA
Udienza Pubblica del
05/12/2018; Decisione del
05/12/2018
Deposito del 15/04/2019; Pubblicazione in G. U. 17/04/2019
Titolo
Paesaggio - Norme della Regione Basilicata - Norme tecniche attuative del piano territoriale paesistico del metapontino - Uso dell'arenile vincolato per la realizzazione di strutture di balneazione - Violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia della tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali - Illegittimità costituzionale.
Paesaggio - Norme della Regione Basilicata - Norme tecniche attuative del piano territoriale paesistico del metapontino - Uso dell'arenile vincolato per la realizzazione di strutture di balneazione - Violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia della tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali - Illegittimità costituzionale.
Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., l'art. 4 della legge reg. Basilicata n. 19 del 2017, nella parte in cui, sostituendo l'art. 57 della legge reg. Basilicata n. 4 del 2015, aggiunto al primo capoverso della nota (1) all'art. 36 delle norme tecniche attuative del piano territoriale paesistico del Metapontino, disciplina l'uso dell'arenile vincolato (300 metri dalla linea di battigia) per la realizzazione di strutture di balneazione. La norma impugnata dal Governo, nell'introdurre una disciplina che riduce lo standard di tutela di un bene paesaggistico senza alcuna concertazione con gli organi ministeriali competenti, viola l'obbligo di pianificazione congiunta imposto dal legislatore statale nell'esercizio della competenza esclusiva in materia di tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni ambientali, così venendo meno agli impegni assunti con il Protocollo di intesa sottoscritto il 14 settembre 2011 tra il Ministero per i beni e le attività culturali (MIBAC), il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM) e la Regione Basilicata, in vista dell'obiettivo di garantire un'efficace ed efficiente tutela e valorizzazione dei caratteri paesaggistici, storici, culturali e naturalistico-ambientali.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., l'art. 4 della legge reg. Basilicata n. 19 del 2017, nella parte in cui, sostituendo l'art. 57 della legge reg. Basilicata n. 4 del 2015, aggiunto al primo capoverso della nota (1) all'art. 36 delle norme tecniche attuative del piano territoriale paesistico del Metapontino, disciplina l'uso dell'arenile vincolato (300 metri dalla linea di battigia) per la realizzazione di strutture di balneazione. La norma impugnata dal Governo, nell'introdurre una disciplina che riduce lo standard di tutela di un bene paesaggistico senza alcuna concertazione con gli organi ministeriali competenti, viola l'obbligo di pianificazione congiunta imposto dal legislatore statale nell'esercizio della competenza esclusiva in materia di tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni ambientali, così venendo meno agli impegni assunti con il Protocollo di intesa sottoscritto il 14 settembre 2011 tra il Ministero per i beni e le attività culturali (MIBAC), il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM) e la Regione Basilicata, in vista dell'obiettivo di garantire un'efficace ed efficiente tutela e valorizzazione dei caratteri paesaggistici, storici, culturali e naturalistico-ambientali.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Basilicata
24/07/2017
n. 19
art. 4
co.
legge della Regione Basilicata
27/01/2015
n. 4
art. 57
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte