Sentenza 86/2019 (ECLI:IT:COST:2019:86)
Massima numero 42538
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI - Redattore SCIARRA
Udienza Pubblica del
05/12/2018; Decisione del
05/12/2018
Deposito del 15/04/2019; Pubblicazione in G. U. 17/04/2019
Titolo
Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Basilicata - Interventi edilizi in assenza o in difformità del titolo abilitativo - Ricorso del Governo - Lamentata violazione della competenza esclusiva in materia di ordinamento civile e penale e del principio di legalità - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Basilicata - Interventi edilizi in assenza o in difformità del titolo abilitativo - Ricorso del Governo - Lamentata violazione della competenza esclusiva in materia di ordinamento civile e penale e del principio di legalità - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
Testo
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 25 e 117, secondo comma, lett. l), Cost., dell'art. 5 della legge reg. Basilicata n. 19 del 2017, che detta disposizioni in tema di interventi edilizi in assenza o in difformità del titolo abilitativo. Dal tenore letterale della disposizione impugnata emerge chiaramente che essa non incide sulla responsabilità penale dell'autore dell'abuso, che resta soggetto alla normativa statale, anche con riguardo alle sanzioni amministrative che saranno irrogate. Il censurato art. 5, infatti, lungi dal delineare nuove fattispecie di condono straordinario o un ampliamento di un condono disposto dal legislatore statale, interviene solo sulla facoltà, accordata ai Comuni, in presenza di determinate condizioni, di escludere la demolizione dell'opera e di autorizzarne, all'opposto, il completamento in ragione della impossibilità del ripristino dello stato dei luoghi connessa al pregiudizio che da tale ripristino deriverebbe, sul piano strutturale, ad opere esistenti ovvero al decoro e/o alla qualità urbana dell'area, allorquando essa si inserisca all'interno di un apposito progetto su cui si esprime l'ufficio tecnico comunale.
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 25 e 117, secondo comma, lett. l), Cost., dell'art. 5 della legge reg. Basilicata n. 19 del 2017, che detta disposizioni in tema di interventi edilizi in assenza o in difformità del titolo abilitativo. Dal tenore letterale della disposizione impugnata emerge chiaramente che essa non incide sulla responsabilità penale dell'autore dell'abuso, che resta soggetto alla normativa statale, anche con riguardo alle sanzioni amministrative che saranno irrogate. Il censurato art. 5, infatti, lungi dal delineare nuove fattispecie di condono straordinario o un ampliamento di un condono disposto dal legislatore statale, interviene solo sulla facoltà, accordata ai Comuni, in presenza di determinate condizioni, di escludere la demolizione dell'opera e di autorizzarne, all'opposto, il completamento in ragione della impossibilità del ripristino dello stato dei luoghi connessa al pregiudizio che da tale ripristino deriverebbe, sul piano strutturale, ad opere esistenti ovvero al decoro e/o alla qualità urbana dell'area, allorquando essa si inserisca all'interno di un apposito progetto su cui si esprime l'ufficio tecnico comunale.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Basilicata
24/07/2017
n. 19
art. 5
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 25
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte