Sentenza 86/2019 (ECLI:IT:COST:2019:86)
Massima numero 42539
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI - Redattore SCIARRA
Udienza Pubblica del
05/12/2018; Decisione del
05/12/2018
Deposito del 15/04/2019; Pubblicazione in G. U. 17/04/2019
Titolo
Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Basilicata - Interventi edilizi in assenza o in difformità del titolo abilitativo - Ricorso del Governo - Lamentata irragionevolezza - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Basilicata - Interventi edilizi in assenza o in difformità del titolo abilitativo - Ricorso del Governo - Lamentata irragionevolezza - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
Testo
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento all'art. 3 Cost., sotto il profilo della ragionevolezza, in relazione agli artt. 45 e 46 del d.P.R. n. 380 del 2001, dell'art. 5 della legge reg. Basilicata n. 19 del 2017, che detta disposizioni in tema di interventi edilizi in assenza o in difformità del titolo abilitativo. La censura è formulata in riferimento a disposizioni statali nella specie ininfluenti, dato che la norma regionale impugnata non configura alcuna sanatoria ulteriore rispetto a quella di cui all'art. 36 del t.u. edilizia, che, ai sensi del successivo art. 45, determina l'estinzione dei reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti, né legittima atti di disposizione o altri atti giuridici inerenti alle opere abusive (peraltro acquisite al patrimonio del Comune, in quanto non demolite), in deroga all'art. 46 del medesimo t.u. edilizia.
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento all'art. 3 Cost., sotto il profilo della ragionevolezza, in relazione agli artt. 45 e 46 del d.P.R. n. 380 del 2001, dell'art. 5 della legge reg. Basilicata n. 19 del 2017, che detta disposizioni in tema di interventi edilizi in assenza o in difformità del titolo abilitativo. La censura è formulata in riferimento a disposizioni statali nella specie ininfluenti, dato che la norma regionale impugnata non configura alcuna sanatoria ulteriore rispetto a quella di cui all'art. 36 del t.u. edilizia, che, ai sensi del successivo art. 45, determina l'estinzione dei reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti, né legittima atti di disposizione o altri atti giuridici inerenti alle opere abusive (peraltro acquisite al patrimonio del Comune, in quanto non demolite), in deroga all'art. 46 del medesimo t.u. edilizia.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Basilicata
24/07/2017
n. 19
art. 5
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001
n. 380
art. 45
decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001
n. 380
art. 46