Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Basilicata - Interventi edilizi in assenza o in difformità del titolo abilitativo - Previsto, in via generale, completamento funzionale ai fini dell'agibilità/abitabilità delle opere realizzate in assenza o in totale difformità dal titolo abilitativo, anziché ripristino dello stato dei luoghi - Violazione dei principi fondamentali in materia di governo del territorio - Illegittimità costituzionale.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., - per contrasto con i principi fondamentali fissati dal legislatore statale in materia di governo del territorio e in specie agli artt. 31 e 34 del d.P.R. n. 380 del 2001 - l'art. 5 della legge reg. Basilicata n. 19 del 2017, che detta disposizioni in tema di interventi edilizi in assenza o in difformità del titolo abilitativo. Il legislatore lucano, là dove prescrive, in via generale, che i Comuni autorizzano il completamento funzionale ai fini dell'agibilità/abitabilità delle opere realizzate in assenza o in totale difformità dal titolo abilitativo, così escludendo il ripristino dello stato dei luoghi in ragione del pregiudizio che da tale ripristino deriverebbe, sul piano strutturale, ad opere esistenti ovvero anche al decoro e/o alla qualità urbana dell'area, allorquando il completamento funzionale dell'opera abusiva si inserisca all'interno di un apposito progetto su cui si esprime l'ufficio tecnico comunale, configura tale completamento - non già la demolizione - quale esito "normale", addirittura obbligatorio, della realizzazione di tale opera. In tal modo si inverte il rapporto fra "regola" (la demolizione) ed "eccezione" (le misure alternative alla demolizione), delineato dall'art. 31, comma 5, t.u. edilizia e si contraddice la scelta fondamentale espressa dal legislatore statale di sanzionare con l'obbligo della rimozione degli interventi abusivi e del ripristino dell'ordinato assetto del territorio le più gravi violazioni della normativa urbanistico-edilizia in ragione della entità del pregiudizio arrecato all'interesse pubblico. (Precedente citato: sentenza n. 140 del 2018).
La demolizione degli immobili abusivi acquisiti al patrimonio del Comune, con le sole deroghe previste dal comma 5 dell'art. 31 del d.P.R. n. 380 del 2001, costituisce un principio fondamentale della legislazione statale che vincola la legislazione regionale di dettaglio in materia di "misure alternative alle demolizioni". Tale principio rivela la scelta operata dal legislatore statale di sanzionare le violazioni più gravi della normativa urbanistico-edilizia - quali sono la realizzazione di opere in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali rispetto a esso, di cui al citato art. 31 t.u. edilizia - in ragione della gravità del pregiudizio recato all'interesse pubblico, imponendo la rimozione dell'opera abusiva e, con essa, il ripristino dell'ordinato assetto del territorio. Tale principio, pertanto, implica che l'opera abusiva acquisita al patrimonio comunale debba, di regola, essere demolita e che possa essere conservata in via solo eccezionale. (Precedente citato: sentenza n. 140 del 2018).