Sentenza 86/2019 (ECLI:IT:COST:2019:86)
Massima numero 42540
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI  - Redattore SCIARRA
Udienza Pubblica del  05/12/2018;  Decisione del  05/12/2018
Deposito del 15/04/2019; Pubblicazione in G. U. 17/04/2019
Massime associate alla pronuncia:  42376  42377  42538  42539  42541  42648  42649  42650  42651  42652  42663  42664  42665  42666  42667  42668  42669  42670  42671  42672  42673  42677  42680  42681  42682  42683  42684  42733


Titolo
Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Basilicata - Interventi edilizi in assenza o in difformità del titolo abilitativo - Previsto, in via generale, completamento funzionale ai fini dell'agibilità/abitabilità delle opere realizzate in assenza o in totale difformità dal titolo abilitativo, anziché ripristino dello stato dei luoghi - Violazione dei principi fondamentali in materia di governo del territorio - Illegittimità costituzionale.

Testo

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., - per contrasto con i principi fondamentali fissati dal legislatore statale in materia di governo del territorio e in specie agli artt. 31 e 34 del d.P.R. n. 380 del 2001 - l'art. 5 della legge reg. Basilicata n. 19 del 2017, che detta disposizioni in tema di interventi edilizi in assenza o in difformità del titolo abilitativo. Il legislatore lucano, là dove prescrive, in via generale, che i Comuni autorizzano il completamento funzionale ai fini dell'agibilità/abitabilità delle opere realizzate in assenza o in totale difformità dal titolo abilitativo, così escludendo il ripristino dello stato dei luoghi in ragione del pregiudizio che da tale ripristino deriverebbe, sul piano strutturale, ad opere esistenti ovvero anche al decoro e/o alla qualità urbana dell'area, allorquando il completamento funzionale dell'opera abusiva si inserisca all'interno di un apposito progetto su cui si esprime l'ufficio tecnico comunale, configura tale completamento - non già la demolizione - quale esito "normale", addirittura obbligatorio, della realizzazione di tale opera. In tal modo si inverte il rapporto fra "regola" (la demolizione) ed "eccezione" (le misure alternative alla demolizione), delineato dall'art. 31, comma 5, t.u. edilizia e si contraddice la scelta fondamentale espressa dal legislatore statale di sanzionare con l'obbligo della rimozione degli interventi abusivi e del ripristino dell'ordinato assetto del territorio le più gravi violazioni della normativa urbanistico-edilizia in ragione della entità del pregiudizio arrecato all'interesse pubblico. (Precedente citato: sentenza n. 140 del 2018).

La demolizione degli immobili abusivi acquisiti al patrimonio del Comune, con le sole deroghe previste dal comma 5 dell'art. 31 del d.P.R. n. 380 del 2001, costituisce un principio fondamentale della legislazione statale che vincola la legislazione regionale di dettaglio in materia di "misure alternative alle demolizioni". Tale principio rivela la scelta operata dal legislatore statale di sanzionare le violazioni più gravi della normativa urbanistico-edilizia - quali sono la realizzazione di opere in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali rispetto a esso, di cui al citato art. 31 t.u. edilizia - in ragione della gravità del pregiudizio recato all'interesse pubblico, imponendo la rimozione dell'opera abusiva e, con essa, il ripristino dell'ordinato assetto del territorio. Tale principio, pertanto, implica che l'opera abusiva acquisita al patrimonio comunale debba, di regola, essere demolita e che possa essere conservata in via solo eccezionale. (Precedente citato: sentenza n. 140 del 2018).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Basilicata  24/07/2017  n. 19  art. 5  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte

decreto del Presidente della Repubblica  06/06/2001  n. 380  art. 31  

decreto del Presidente della Repubblica  06/06/2001  n. 380  art. 34