Giudizio costituzionale - Sopravvenienze nel giudizio incidentale - Ius superveniens modificativo o abrogativo della norma censurata - Applicazione del principio tempus regit actum - Perdurante rilevanza della questione avente ad oggetto un atto amministrativo adottato sulla base della disposizione abrogata - Possibile restituzione degli atti al rimettente - Esclusione. (Classif. 111011).
Quando le norme censurate costituiscono il fondamento di provvedimenti amministrativi impugnati innanzi al giudice amministrativo, lo ius superveniens non impone la restituzione degli atti al rimettente, poiché è ininfluente nel giudizio a quo, ove si discute della legittimità di provvedimenti amministrativi da valutare in base al principio tempus regit actum, e dunque con riguardo alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento della loro adozione. (Precedenti: S. 227/2021 - mass. 44391; S. 170/2019 - mass. 40707; S. 7/2019 - mass. 40304; S. 240/2018 - mass. 40598; S. 245/2016 - mass. 39111).
(Nel caso di specie, non vanno restituiti gli atti al giudice rimettente perché rivaluti la rilevanza delle questioni aventi ad oggetto la legge reg. Siciliana n. 6 del 2023, che differisce ulteriormente le elezioni dei Presidenti dei liberi consorzi comunali e dei consigli metropolitani siciliani, e che è alla base del decreto del Presidente della Regione Siciliana impugnato nel giudizio a quo, perché la citata legge regionale è stata poi abrogata. È evidente che la legittimità del decreto impugnato dovrà essere valutata, nel giudizio a quo, sulla base della legge vigente al momento della sua adozione, senza che rilevi la sua successiva abrogazione).