Sentenza 86/2019 (ECLI:IT:COST:2019:86)
Massima numero 42541
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI - Redattore SCIARRA
Udienza Pubblica del
05/12/2018; Decisione del
05/12/2018
Deposito del 15/04/2019; Pubblicazione in G. U. 17/04/2019
Titolo
Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Basilicata - Interventi di ampliamento, di rinnovamento e riuso del patrimonio edilizio esistente - Esclusione dai divieti stabiliti dal piano paesaggistico regionale per i Comuni che, all'entrata in vigore della legge regionale n. 25 del 2009, attuativa del c.d. Piano casa, erano già muniti di piani paesistici - Violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia della tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali - Illegittimità costituzionale.
Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Basilicata - Interventi di ampliamento, di rinnovamento e riuso del patrimonio edilizio esistente - Esclusione dai divieti stabiliti dal piano paesaggistico regionale per i Comuni che, all'entrata in vigore della legge regionale n. 25 del 2009, attuativa del c.d. Piano casa, erano già muniti di piani paesistici - Violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia della tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali - Illegittimità costituzionale.
Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., l'art. 8 della legge reg. Basilicata n. 19 del 2017, che introduce il comma 4-bis all'art. 6 della legge reg. Basilicata n. 25 del 2009, con cui la Regione ha dato attuazione al cosiddetto "Piano casa", consentendo deroghe ai divieti di interventi di ampliamento e rinnovo e di interventi straordinari di riuso del patrimonio edilizio esistente, stabiliti per tutti i Comuni che, prima dell'entrata in vigore della legge regionale, erano muniti di piani paesaggistici. Nell'intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata il 1° aprile 2009 si precisava che simili interventi non avrebbero potuto essere realizzati in edifici abusivi o ubicati nei centri storici o in aree di inedificabilità assoluta; la deroga ai richiamati divieti, introdotta dalla norma regionale impugnata, che unilateralmente assegna agli strumenti urbanistici comunali (pur a "valenza paesaggistica") prevalenza sul piano paesaggistico regionale, si pone pertanto in evidente contrasto con quanto stabilito in relazione alle previsioni del piano medesimo, configurate come cogenti e inderogabili da parte degli strumenti urbanistici degli enti locali, dal codice dei beni culturali e del paesaggio, adottato dal legislatore statale nell'esercizio della propria competenza esclusiva in materia di tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali. (Precedente citato: sentenza n. 172 del 2018).
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., l'art. 8 della legge reg. Basilicata n. 19 del 2017, che introduce il comma 4-bis all'art. 6 della legge reg. Basilicata n. 25 del 2009, con cui la Regione ha dato attuazione al cosiddetto "Piano casa", consentendo deroghe ai divieti di interventi di ampliamento e rinnovo e di interventi straordinari di riuso del patrimonio edilizio esistente, stabiliti per tutti i Comuni che, prima dell'entrata in vigore della legge regionale, erano muniti di piani paesaggistici. Nell'intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata il 1° aprile 2009 si precisava che simili interventi non avrebbero potuto essere realizzati in edifici abusivi o ubicati nei centri storici o in aree di inedificabilità assoluta; la deroga ai richiamati divieti, introdotta dalla norma regionale impugnata, che unilateralmente assegna agli strumenti urbanistici comunali (pur a "valenza paesaggistica") prevalenza sul piano paesaggistico regionale, si pone pertanto in evidente contrasto con quanto stabilito in relazione alle previsioni del piano medesimo, configurate come cogenti e inderogabili da parte degli strumenti urbanistici degli enti locali, dal codice dei beni culturali e del paesaggio, adottato dal legislatore statale nell'esercizio della propria competenza esclusiva in materia di tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali. (Precedente citato: sentenza n. 172 del 2018).
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Basilicata
24/07/2017
n. 19
art. 8
co.
legge della Regione Basilicata
07/08/2009
n. 25
art. 6
co. 4
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte