Sentenza 86/2019 (ECLI:IT:COST:2019:86)
Massima numero 42648
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI  - Redattore SCIARRA
Udienza Pubblica del  05/12/2018;  Decisione del  05/12/2018
Deposito del 15/04/2019; Pubblicazione in G. U. 17/04/2019
Massime associate alla pronuncia:  42376  42377  42538  42539  42540  42541  42649  42650  42651  42652  42663  42664  42665  42666  42667  42668  42669  42670  42671  42672  42673  42677  42680  42681  42682  42683  42684  42733


Titolo
Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Basilicata - Interventi di ampliamento del patrimonio edilizio (nella specie: pertinenze della residenza) in difformità rispetto agli strumenti urbanistici comunali - Difformità dal modello di collaborazione istituzionale previsto dal Protocollo d'intesa del 14 settembre 2011 - Violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia della tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali - Illegittimità costituzionale.

Testo

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., l'art. 12 della legge reg. Basilicata n. 19 del 2017, che introduce deroghe ai limiti posti dall'art. 2 della legge reg. Basilicata n. 25 del 2009 alla realizzazione di interventi di ampliamento del patrimonio edilizio in difformità rispetto agli strumenti urbanistici comunali. La norma impugnata dal Governo, modificativa della disciplina dettata dalla legge regionale n. 25 del 2009, attuativa del c.d. "Piano casa", deroga unilateralmente da quanto stabilito dal legislatore statale all'art. 2-bis t.u. edilizia. La circostanza che l'ampliamento del patrimonio edilizio esistente, sia pure con riguardo alle pertinenze della residenza, intervenga in deroga agli strumenti urbanistici, senza seguire la modalità procedurale della collaborazione istituzionale introdotta con il Protocollo di intesa del 14 settembre 2011 tra il Ministero per i beni e le attività culturali (MIBAC), il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM) e la Regione Basilicata - con cui essa si è vincolata a definire ogni questione inerente alla corretta gestione del territorio, in vista dell'adozione del piano paesaggistico regionale e senza attendere l'adozione congiunta del piano paesaggistico regionale - delinea una lesione della sfera di competenza statale in materia di tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, che si impone al legislatore regionale, sia nelle Regioni a statuto speciale che a quelle a statuto ordinario come limite all'esercizio di competenze primarie e concorrenti. (Precedente citato: sentenza n. 189 del 2016).

Il piano paesaggistico regionale, in quanto strumento di ricognizione del territorio oggetto di pianificazione, consente l'individuazione delle misure necessarie per il corretto inserimento, nel contesto paesaggistico, di tutti gli interventi di trasformazione del territorio, anche di edilizia e urbanistica. È per questo motivo che la legge regionale deve disciplinare le procedure di adeguamento degli altri strumenti di pianificazione e le connesse misure di governo del territorio in linea con le determinazioni del nuovo piano paesaggistico o, nell'attesa dell'adozione, secondo le modalità concertate e preliminari alla sua stessa adozione. (Precedente citato: sentenza n. 64 del 2015).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Basilicata  24/07/2017  n. 19  art. 12  co. 

legge della Regione Basilicata  07/08/2009  n. 25  art. 2  co. 7

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte