Sentenza 86/2019 (ECLI:IT:COST:2019:86)
Massima numero 42649
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI - Redattore SCIARRA
Udienza Pubblica del
05/12/2018; Decisione del
05/12/2018
Deposito del 15/04/2019; Pubblicazione in G. U. 17/04/2019
Titolo
Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Basilicata - Interventi straordinari di riuso del patrimonio edilizio esistente - Immobili ricompresi all'interno delle zone agricole di cui al d.m. n. 1444 del 1968 - Mutamento delle destinazioni d'uso a residenza - Violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema - Illegittimità costituzionale.
Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Basilicata - Interventi straordinari di riuso del patrimonio edilizio esistente - Immobili ricompresi all'interno delle zone agricole di cui al d.m. n. 1444 del 1968 - Mutamento delle destinazioni d'uso a residenza - Violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema - Illegittimità costituzionale.
Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., l'art. 13 della legge reg. Basilicata n. 19 del 2017, nella parte in cui, sostituendo l'art. 5, comma 1-quinquies, della legge regionale n. 25 del 2009, consente il mutamento di destinazione d'uso a residenza per gli immobili ricompresi nelle zone omogenee "E" (agricole), in tutte le zone il cui piano dell'autorità di bacino ha declassificato la pericolosità geologica prevista nei piani paesistici. La norma impugnata dal Governo - che, successivamente alla proposizione del ricorso, è stato oggetto di modifiche marginali, riguardano frammenti normativi che non sono stati fatti oggetto di censura, introdotte dall'art. 49 della legge reg. Basilicata n. 11 del 2018, così da estendere le questioni sollevate anche alla parte della nuova disposizione, riproduttiva di quella impugnata deroga agli strumenti urbanistici vigenti, in vista del riutilizzo del patrimonio edilizio dismesso e delle aree edificabili libere, introducendo una facoltà che inevitabilmente incide sulla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, di competenza esclusiva del legislatore statale, senza seguire la modalità procedurale collaborativa indicata nel Protocollo di intesa del 14 settembre 2011 tra il Ministero per i beni e le attività culturali (MIBAC), il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM) e la Regione Basilicata, e senza attendere l'adozione congiunta del piano paesaggistico regionale, che avrebbe dovuto recepire la declassificazione della pericolosità dell'area effettuata dall'Autorità di bacino.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., l'art. 13 della legge reg. Basilicata n. 19 del 2017, nella parte in cui, sostituendo l'art. 5, comma 1-quinquies, della legge regionale n. 25 del 2009, consente il mutamento di destinazione d'uso a residenza per gli immobili ricompresi nelle zone omogenee "E" (agricole), in tutte le zone il cui piano dell'autorità di bacino ha declassificato la pericolosità geologica prevista nei piani paesistici. La norma impugnata dal Governo - che, successivamente alla proposizione del ricorso, è stato oggetto di modifiche marginali, riguardano frammenti normativi che non sono stati fatti oggetto di censura, introdotte dall'art. 49 della legge reg. Basilicata n. 11 del 2018, così da estendere le questioni sollevate anche alla parte della nuova disposizione, riproduttiva di quella impugnata deroga agli strumenti urbanistici vigenti, in vista del riutilizzo del patrimonio edilizio dismesso e delle aree edificabili libere, introducendo una facoltà che inevitabilmente incide sulla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, di competenza esclusiva del legislatore statale, senza seguire la modalità procedurale collaborativa indicata nel Protocollo di intesa del 14 settembre 2011 tra il Ministero per i beni e le attività culturali (MIBAC), il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM) e la Regione Basilicata, e senza attendere l'adozione congiunta del piano paesaggistico regionale, che avrebbe dovuto recepire la declassificazione della pericolosità dell'area effettuata dall'Autorità di bacino.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Basilicata
24/07/2017
n. 19
art. 13
co.
legge della Regione Basilicata
07/08/2009
n. 25
art. 5
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte