Sentenza 86/2019 (ECLI:IT:COST:2019:86)
Massima numero 42652
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI - Redattore SCIARRA
Udienza Pubblica del
05/12/2018; Decisione del
05/12/2018
Deposito del 15/04/2019; Pubblicazione in G. U. 17/04/2019
Titolo
Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Basilicata - Interventi straordinari di riuso del patrimonio edilizio esistente - Immobili ricompresi all'interno delle zone agricole di cui al d.m. n. 1444 del 1968 - Mutamento delle destinazioni d'uso a residenza - Sostituzione della norma dichiarata costituzionalmente illegittima - Assenza di mutamento del contenuto precettivo e del tenore letterale della novella - Violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema - Illegittimità costituzionale.
Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Basilicata - Interventi straordinari di riuso del patrimonio edilizio esistente - Immobili ricompresi all'interno delle zone agricole di cui al d.m. n. 1444 del 1968 - Mutamento delle destinazioni d'uso a residenza - Sostituzione della norma dichiarata costituzionalmente illegittima - Assenza di mutamento del contenuto precettivo e del tenore letterale della novella - Violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema - Illegittimità costituzionale.
Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., l'art. 49 della legge reg. Basilicata n. 11 del 2018, nella parte in cui ha novellato l'art. 5, comma 1-quinquies, ultimo periodo, della legge reg. Basilicata n. 25 del 2009. La declaratoria di illegittimità costituzionale di quest'ultima norma si estende al nuovo testo, in considerazione del fatto che non solo non è mutato il contenuto precettivo della norma, ma è anche rimasto inalterato il tenore letterale della stessa.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., l'art. 49 della legge reg. Basilicata n. 11 del 2018, nella parte in cui ha novellato l'art. 5, comma 1-quinquies, ultimo periodo, della legge reg. Basilicata n. 25 del 2009. La declaratoria di illegittimità costituzionale di quest'ultima norma si estende al nuovo testo, in considerazione del fatto che non solo non è mutato il contenuto precettivo della norma, ma è anche rimasto inalterato il tenore letterale della stessa.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Basilicata
29/06/2018
n. 11
art. 49
co.
legge della Regione Basilicata
07/08/2009
n. 25
art. 5
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte