Comuni, Province e Città metropolitane - Liberi consorzi comunali e città metropolitane - Norme della Regione Siciliana - Disposizioni transitorie sulle elezioni degli organi degli enti di area vasta - Ulteriore proroga al 31 dicembre 2024 delle funzioni dei commissari straordinari, nelle more dell'approvazione della legge nazionale di riforma degli enti di area vasta - Violazione dell'autonomia costituzionalmente attribuita agli enti suddetti - Illegittimità costituzionale. (Classif. 050007).
È dichiarata costituzionalmente illegittima, per violazione degli artt. 5 e 114 Cost., la legge reg. Siciliana n. 6 del 2023, che differisce ulteriormente le elezioni dei Presidenti dei liberi consorzi comunali e dei Consigli metropolitani a una data fissata con d.P.reg. Siciliana e contestualmente proroga al 31 dicembre 2024 il termine della gestione commissariale delle funzioni dei Presidenti dei liberi consorzi comunali. La disposizione censurata dal TAR Sicilia, sez. prima – che ha riguardato il solo art. 1, per cui il seguente, relativo all’entrata in vigore, resta privo di autonoma portata normativa, e al quale pertanto deve estendersi la declaratoria di illegittimità costituzionale – segue ad altri sedici precedenti rinvii delle elezioni degli enti di area vasta siciliana. In tal modo, l’assetto istituzionale di tali enti è rimasto sostanzialmente inattuato, in contrasto con i parametri evocati, che impongono l’istituzione dei liberi consorzi comunali (enti che tengono luogo, nella Regione, delle soppresse circoscrizioni provinciali) e delle città metropolitane. L’ulteriore rinvio delle elezioni, nelle more dell’approvazione della legge nazionale di riforma degli enti di area vasta, ha aggiunto un ennesimo anello alla catena di rinvii, frapponendo un perdurante ostacolo alla costituzione degli organi elettivi dei liberi consorzi comunali e delle città metropolitane e prorogando contestualmente il commissariamento delle funzioni dei Presidenti dei liberi consorzi. Né la declaratoria di illegittimità costituzionale sortisce l’effetto di impedire lo svolgimento nel breve termine delle elezioni degli organi degli enti di area vasta siciliani; ciò in quanto, medio tempore, il legislatore regionale ha nuovamente regolato la materia con la legge reg. Siciliana n. 24 del 2024, prevedendo che le elezioni siano effettivamente indette per il giorno 15 dicembre 2024. (Precedenti: S. 136/2023 - mass. 45624; S. 168/2018 - mass. 40129).