Sentenza 86/2019 (ECLI:IT:COST:2019:86)
Massima numero 42667
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI - Redattore SCIARRA
Udienza Pubblica del
05/12/2018; Decisione del
05/12/2018
Deposito del 15/04/2019; Pubblicazione in G. U. 17/04/2019
Titolo
Energia - Norme della Regione Basilicata - Abrogazione unilaterale dei criteri elaborati congiuntamente con gli organi statali per l'individuazione delle aree idonee all'inserimento nel paesaggio e sul territorio degli impianti da fonti di energia rinnovabile - Violazione della competenza esclusiva statale nella materia della tutela dell'ambiente, nonché dei principi in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia - Illegittimità costituzionale.
Energia - Norme della Regione Basilicata - Abrogazione unilaterale dei criteri elaborati congiuntamente con gli organi statali per l'individuazione delle aree idonee all'inserimento nel paesaggio e sul territorio degli impianti da fonti di energia rinnovabile - Violazione della competenza esclusiva statale nella materia della tutela dell'ambiente, nonché dei principi in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia - Illegittimità costituzionale.
Testo
Sono dichiarati costituzionalmente illegittimi, per violazione dell'art. 117, commi secondo, lett. s), e terzo, Cost., gli artt. 1, comma 1, e 2, comma 1, della legge reg. Basilicata n. 21 del 2017, nonché l'Allegato alla medesima legge, che inserisce un Allegato D) nella legge reg. Basilicata n. 54 del 2015. La prima delle due norme impugnate abroga la previsione, contenuta nell'art. 3, comma 3, della legge regionale n. 54 del 2015, che imponeva alla Giunta regionale, nel rispetto dell'intesa stipulata il 14 settembre 2011 tra il Ministero per i beni e le attività culturali (MIBAC), il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM) e la Regione Basilicata, di provvedere, nelle more dell'adozione congiunta del piano paesaggistico regionale, in collaborazione con gli organi statali competenti, a introdurre specifiche linee guida per il corretto inserimento degli impianti alimentati da fonti rinnovabili. La seconda delle norme impugnate, con l'indicato Allegato D), di conseguenza provvede a individuare le aree idonee e non idonee, per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio degli impianti da fonti di energia rinnovabile da 0 a 1 MW. In tal modo, il legislatore lucano, stabilendo in via generale e unilaterale, senza istruttoria e valutazione in concreto dei luoghi in sede procedimentale, l'individuazione delle aree indicate, previa abrogazione dei criteri individuati congiuntamente con gli organi statali, viola non solo l'impegno assunto con il Protocollo indicato, siglato in attuazione dell'art. 145, comma 2, del d.lgs. n. 42 del 2004, ma anche i criteri fissati dal par. 17 delle linee guida di cui al d.m. 10 settembre 2010, che costituiscono, in settori squisitamente tecnici, il completamento della normativa primaria, e che definiscono standard omogenei di tutela dell'ambiente e principi fondamentali in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, vincolanti per le Regioni. (Precedente citato: sentenza n. 69 del 2018).
Sono dichiarati costituzionalmente illegittimi, per violazione dell'art. 117, commi secondo, lett. s), e terzo, Cost., gli artt. 1, comma 1, e 2, comma 1, della legge reg. Basilicata n. 21 del 2017, nonché l'Allegato alla medesima legge, che inserisce un Allegato D) nella legge reg. Basilicata n. 54 del 2015. La prima delle due norme impugnate abroga la previsione, contenuta nell'art. 3, comma 3, della legge regionale n. 54 del 2015, che imponeva alla Giunta regionale, nel rispetto dell'intesa stipulata il 14 settembre 2011 tra il Ministero per i beni e le attività culturali (MIBAC), il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM) e la Regione Basilicata, di provvedere, nelle more dell'adozione congiunta del piano paesaggistico regionale, in collaborazione con gli organi statali competenti, a introdurre specifiche linee guida per il corretto inserimento degli impianti alimentati da fonti rinnovabili. La seconda delle norme impugnate, con l'indicato Allegato D), di conseguenza provvede a individuare le aree idonee e non idonee, per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio degli impianti da fonti di energia rinnovabile da 0 a 1 MW. In tal modo, il legislatore lucano, stabilendo in via generale e unilaterale, senza istruttoria e valutazione in concreto dei luoghi in sede procedimentale, l'individuazione delle aree indicate, previa abrogazione dei criteri individuati congiuntamente con gli organi statali, viola non solo l'impegno assunto con il Protocollo indicato, siglato in attuazione dell'art. 145, comma 2, del d.lgs. n. 42 del 2004, ma anche i criteri fissati dal par. 17 delle linee guida di cui al d.m. 10 settembre 2010, che costituiscono, in settori squisitamente tecnici, il completamento della normativa primaria, e che definiscono standard omogenei di tutela dell'ambiente e principi fondamentali in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, vincolanti per le Regioni. (Precedente citato: sentenza n. 69 del 2018).
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Basilicata
11/09/2017
n. 21
art. 1
co. 1
legge della Regione Basilicata
30/12/2015
n. 54
art. 3
co. 3
legge della Regione Basilicata
11/09/2017
n. 21
art. 2
co. 1
legge della Regione Basilicata
30/12/2015
n. 54
art. 2
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte