Sentenza 86/2019 (ECLI:IT:COST:2019:86)
Massima numero 42669
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI  - Redattore SCIARRA
Udienza Pubblica del  05/12/2018;  Decisione del  05/12/2018
Deposito del 15/04/2019; Pubblicazione in G. U. 17/04/2019
Massime associate alla pronuncia:  42376  42377  42538  42539  42540  42541  42648  42649  42650  42651  42652  42663  42664  42665  42666  42667  42668  42670  42671  42672  42673  42677  42680  42681  42682  42683  42684  42733


Titolo
Energia - Norme della Regione Basilicata - Produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili - Realizzazione ed esercizio degli impianti solari fotovoltaici di potenza fino a 200 kW, da collocare a terra - Introduzione di ingiustificati aggravi rispetto a quanto previsto dalla normativa statale - Violazione dei principi fondamentali in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia - Illegittimità costituzionale.

Testo

È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art 117, terzo comma, Cost., in relazione ai principi fondamentali di cui al d.lgs. n. 387 del 2003 e, in particolare, al d.lgs. n. 28 del 2011, di attuazione della direttiva 2009/28/CE - l'art. 5 della legge reg. Basilicata n. 21 del 2017, nella parte in cui ha sostituito i commi 1 e 2 dell'art. 5 della legge reg. Basilicata n. 8 del 2012, che stabilisce condizioni diverse e aggiuntive rispetto a quelle prescritte dal legislatore statale per il rilascio della procedura abilitativa semplificata (PAS) per la realizzazione e l'esercizio degli impianti solari fotovoltaici di potenza fino a 200 kW, da collocare a terra. La norma impugnata dal Governo, se estende l'applicazione della PAS a tali impianti, tuttavia detta una serie di condizioni ulteriori rispetto a quelle indicate dalla normativa statale, il cui mancato rispetto determina l'obbligo dell'applicazione dell'autorizzazione unica, in contrasto con il principio fondamentale di massima diffusione delle fonti di energia rinnovabile, stabilito dal legislatore statale in conformità alla normativa dell'Unione europea. (Precedenti citati: sentenze n. 177 del 2018, n. 69 del 2018, n. 13 del 2014, n. 99 del 2012 e n. 44 del 2011).

La disciplina del regime abilitativo degli impianti di energia da fonti rinnovabili rientra, oltre che nella materia "tutela dell'ambiente", anche nella competenza legislativa concorrente, in quanto riconducibile a "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia" (art. 117, terzo comma, Cost.), nel cui ambito i principi fondamentali sono dettati anche dal d.lgs. n. 387 del 2003 e, in specie, dall'art. 12. (Precedenti citati: sentenze n. 177 del 2018 e n. 14 del 2018).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Basilicata  11/09/2017  n. 21  art. 5  co. 

legge della Regione Basilicata  26/04/2012  n. 8  art. 5  co. 1

legge della Regione Basilicata  26/04/2012  n. 8  art. 5  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte

decreto legislativo  29/12/2003  n. 387  art.   

decreto legislativo  03/03/2011  n. 28  art.