Energia - Norme della Regione Basilicata - Produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili - Realizzazione ed esercizio degli impianti solari fotovoltaici di potenza fino a 200 kW, da collocare a terra - Introduzione di ingiustificati aggravi rispetto a quanto previsto dalla normativa statale - Violazione dei principi fondamentali in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia - Illegittimità costituzionale.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art 117, terzo comma, Cost., in relazione ai principi fondamentali di cui al d.lgs. n. 387 del 2003 e, in particolare, al d.lgs. n. 28 del 2011, di attuazione della direttiva 2009/28/CE - l'art. 5 della legge reg. Basilicata n. 21 del 2017, nella parte in cui ha sostituito i commi 1 e 2 dell'art. 5 della legge reg. Basilicata n. 8 del 2012, che stabilisce condizioni diverse e aggiuntive rispetto a quelle prescritte dal legislatore statale per il rilascio della procedura abilitativa semplificata (PAS) per la realizzazione e l'esercizio degli impianti solari fotovoltaici di potenza fino a 200 kW, da collocare a terra. La norma impugnata dal Governo, se estende l'applicazione della PAS a tali impianti, tuttavia detta una serie di condizioni ulteriori rispetto a quelle indicate dalla normativa statale, il cui mancato rispetto determina l'obbligo dell'applicazione dell'autorizzazione unica, in contrasto con il principio fondamentale di massima diffusione delle fonti di energia rinnovabile, stabilito dal legislatore statale in conformità alla normativa dell'Unione europea. (Precedenti citati: sentenze n. 177 del 2018, n. 69 del 2018, n. 13 del 2014, n. 99 del 2012 e n. 44 del 2011).
La disciplina del regime abilitativo degli impianti di energia da fonti rinnovabili rientra, oltre che nella materia "tutela dell'ambiente", anche nella competenza legislativa concorrente, in quanto riconducibile a "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia" (art. 117, terzo comma, Cost.), nel cui ambito i principi fondamentali sono dettati anche dal d.lgs. n. 387 del 2003 e, in specie, dall'art. 12. (Precedenti citati: sentenze n. 177 del 2018 e n. 14 del 2018).