Sentenza 86/2019 (ECLI:IT:COST:2019:86)
Massima numero 42671
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI - Redattore SCIARRA
Udienza Pubblica del
05/12/2018; Decisione del
05/12/2018
Deposito del 15/04/2019; Pubblicazione in G. U. 17/04/2019
Titolo
Energia - Norme della Regione Basilicata - Produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili - Costruzione ed esercizio di impianti fotovoltaici a terra ed eolici di potenza superiore a 200 kW - Assoggettamento all'autorizzazione unica e non alla procedura di autorizzazione semplificata (PAS) - Ricorso del Governo - Lamentata violazione dei principi in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
Energia - Norme della Regione Basilicata - Produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili - Costruzione ed esercizio di impianti fotovoltaici a terra ed eolici di potenza superiore a 200 kW - Assoggettamento all'autorizzazione unica e non alla procedura di autorizzazione semplificata (PAS) - Ricorso del Governo - Lamentata violazione dei principi in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
Testo
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., degli artt. 5 e 6 della legge reg. Basilicata n. 21 del 2017, là dove rispettivamente sostituiscono il comma 3 dell'art. 5 e il comma 3 dell'art. 6 della legge reg. Basilicata n. 8 del 2012, in quanto stabiliscono che sono assoggettati al rilascio dell'autorizzazione unica e non alla procedura di autorizzazione semplificata (PAS) la costruzione e l'esercizio, rispettivamente, di nuovi impianti fotovoltaici a terra e eolici, anche ubicati nello stesso territorio comunale, proposti da un soggetto già titolare di altre autorizzazioni ottenute tramite PAS o che siano riconducibili allo stesso centro decisionale (ex art. 2359 del codice civile) o per qualsiasi altra relazione, anche di fatto, sulla base di univoci elementi, la cui potenza nominale, sommata tra loro e con quella dell'impianto già autorizzato, superi la soglia di potenza di 200 kW. Le norme regionali impugnate mirano al medesimo scopo del d.m. 10 settembre 2010 - di cui costituiscono specifica attuazione - che dispone, al par. 11.6, una norma antielusiva volta a impedire surrettizi "frazionamenti" degli impianti, finalizzati a rendere possibile l'autorizzazione semplificata (basata sul silenzio-assenso) in luogo dell'autorizzazione unica, con conseguente esclusione della valutazione di compatibilità ambientale. A tal fine, esse individuano alcuni indici sintomatici dell'unicità dell'operazione imprenditoriale, suggeriti dal legislatore statale, implicando il rispetto di tutti i requisiti spaziali da esso stabiliti a tal proposito.
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., degli artt. 5 e 6 della legge reg. Basilicata n. 21 del 2017, là dove rispettivamente sostituiscono il comma 3 dell'art. 5 e il comma 3 dell'art. 6 della legge reg. Basilicata n. 8 del 2012, in quanto stabiliscono che sono assoggettati al rilascio dell'autorizzazione unica e non alla procedura di autorizzazione semplificata (PAS) la costruzione e l'esercizio, rispettivamente, di nuovi impianti fotovoltaici a terra e eolici, anche ubicati nello stesso territorio comunale, proposti da un soggetto già titolare di altre autorizzazioni ottenute tramite PAS o che siano riconducibili allo stesso centro decisionale (ex art. 2359 del codice civile) o per qualsiasi altra relazione, anche di fatto, sulla base di univoci elementi, la cui potenza nominale, sommata tra loro e con quella dell'impianto già autorizzato, superi la soglia di potenza di 200 kW. Le norme regionali impugnate mirano al medesimo scopo del d.m. 10 settembre 2010 - di cui costituiscono specifica attuazione - che dispone, al par. 11.6, una norma antielusiva volta a impedire surrettizi "frazionamenti" degli impianti, finalizzati a rendere possibile l'autorizzazione semplificata (basata sul silenzio-assenso) in luogo dell'autorizzazione unica, con conseguente esclusione della valutazione di compatibilità ambientale. A tal fine, esse individuano alcuni indici sintomatici dell'unicità dell'operazione imprenditoriale, suggeriti dal legislatore statale, implicando il rispetto di tutti i requisiti spaziali da esso stabiliti a tal proposito.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Basilicata
11/09/2017
n. 21
art. 5
co.
legge della Regione Basilicata
26/04/2012
n. 8
art. 5
co. 3
legge della Regione Basilicata
11/09/2017
n. 21
art. 6
co.
legge della Regione Basilicata
26/04/2012
n. 8
art. 6
co. 3
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte