Sentenza 86/2019 (ECLI:IT:COST:2019:86)
Massima numero 42672
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI - Redattore SCIARRA
Udienza Pubblica del
05/12/2018; Decisione del
05/12/2018
Deposito del 15/04/2019; Pubblicazione in G. U. 17/04/2019
Titolo
Energia - Norme della Regione Basilicata - Produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili - Impianti fotovoltaici a terra ed eolici - Cessione a terzi costituenti un unico centro decisionale - Esclusione, qualora la somma delle potenze degli impianti superi la soglia di 200 kW - Violazione dei principi in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia - Illegittimità costituzionale.
Energia - Norme della Regione Basilicata - Produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili - Impianti fotovoltaici a terra ed eolici - Cessione a terzi costituenti un unico centro decisionale - Esclusione, qualora la somma delle potenze degli impianti superi la soglia di 200 kW - Violazione dei principi in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia - Illegittimità costituzionale.
Testo
Sono dichiarati costituzionalmente illegittimi, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., gli artt. 5 e 6 della legge reg. Basilicata n. 21 del 2017, nella parte in cui rispettivamente hanno sostituito il comma 4 dell'art. 5 e il comma 4 dell'art. 6 della legge reg. Basilicata n. 8 del 2012, in quanto stabiliscono che più impianti fotovoltaici a terra e eolici, autorizzati con la procedura di autorizzazione semplificata (PAS), non possono essere ceduti a terzi costituenti un unico centro decisionale, qualora la somma delle potenze degli impianti superi la soglia di 200 kW. Poiché un simile divieto non è contemplato dalla normativa statale che fissa i principi fondamentali della materia - e non può legittimamente fondarsi sul silenzio del legislatore statale, in quanto si risolve in una limitazione di un diritto, quello di cedere gli impianti, che costituisce espressione della libertà di iniziativa economica di cui all'art. 41 Cost. (pur non evocato dal ricorrente), strumentalmente connessa al diritto di proprietà (degli impianti), tutelato dall'art. 42 Cost., per cui la Costituzione stabilisce una riserva di legge - è palese il contrasto delle norme regionali denunciate con tali principi.
Sono dichiarati costituzionalmente illegittimi, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., gli artt. 5 e 6 della legge reg. Basilicata n. 21 del 2017, nella parte in cui rispettivamente hanno sostituito il comma 4 dell'art. 5 e il comma 4 dell'art. 6 della legge reg. Basilicata n. 8 del 2012, in quanto stabiliscono che più impianti fotovoltaici a terra e eolici, autorizzati con la procedura di autorizzazione semplificata (PAS), non possono essere ceduti a terzi costituenti un unico centro decisionale, qualora la somma delle potenze degli impianti superi la soglia di 200 kW. Poiché un simile divieto non è contemplato dalla normativa statale che fissa i principi fondamentali della materia - e non può legittimamente fondarsi sul silenzio del legislatore statale, in quanto si risolve in una limitazione di un diritto, quello di cedere gli impianti, che costituisce espressione della libertà di iniziativa economica di cui all'art. 41 Cost. (pur non evocato dal ricorrente), strumentalmente connessa al diritto di proprietà (degli impianti), tutelato dall'art. 42 Cost., per cui la Costituzione stabilisce una riserva di legge - è palese il contrasto delle norme regionali denunciate con tali principi.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Basilicata
11/09/2017
n. 21
art. 5
co.
legge della Regione Basilicata
26/04/2012
n. 8
art. 5
co. 4
legge della Regione Basilicata
11/09/2017
n. 21
art. 6
co.
legge della Regione Basilicata
26/04/2012
n. 8
art. 6
co. 4
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte