Sentenza 86/2019 (ECLI:IT:COST:2019:86)
Massima numero 42672
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI  - Redattore SCIARRA
Udienza Pubblica del  05/12/2018;  Decisione del  05/12/2018
Deposito del 15/04/2019; Pubblicazione in G. U. 17/04/2019
Massime associate alla pronuncia:  42376  42377  42538  42539  42540  42541  42648  42649  42650  42651  42652  42663  42664  42665  42666  42667  42668  42669  42670  42671  42673  42677  42680  42681  42682  42683  42684  42733


Titolo
Energia - Norme della Regione Basilicata - Produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili - Impianti fotovoltaici a terra ed eolici - Cessione a terzi costituenti un unico centro decisionale - Esclusione, qualora la somma delle potenze degli impianti superi la soglia di 200 kW - Violazione dei principi in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia - Illegittimità costituzionale.

Testo
Sono dichiarati costituzionalmente illegittimi, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., gli artt. 5 e 6 della legge reg. Basilicata n. 21 del 2017, nella parte in cui rispettivamente hanno sostituito il comma 4 dell'art. 5 e il comma 4 dell'art. 6 della legge reg. Basilicata n. 8 del 2012, in quanto stabiliscono che più impianti fotovoltaici a terra e eolici, autorizzati con la procedura di autorizzazione semplificata (PAS), non possono essere ceduti a terzi costituenti un unico centro decisionale, qualora la somma delle potenze degli impianti superi la soglia di 200 kW. Poiché un simile divieto non è contemplato dalla normativa statale che fissa i principi fondamentali della materia - e non può legittimamente fondarsi sul silenzio del legislatore statale, in quanto si risolve in una limitazione di un diritto, quello di cedere gli impianti, che costituisce espressione della libertà di iniziativa economica di cui all'art. 41 Cost. (pur non evocato dal ricorrente), strumentalmente connessa al diritto di proprietà (degli impianti), tutelato dall'art. 42 Cost., per cui la Costituzione stabilisce una riserva di legge - è palese il contrasto delle norme regionali denunciate con tali principi.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Basilicata  11/09/2017  n. 21  art. 5  co. 

legge della Regione Basilicata  26/04/2012  n. 8  art. 5  co. 4

legge della Regione Basilicata  11/09/2017  n. 21  art. 6  co. 

legge della Regione Basilicata  26/04/2012  n. 8  art. 6  co. 4

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte