Sentenza 86/2019 (ECLI:IT:COST:2019:86)
Massima numero 42680
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI - Redattore SCIARRA
Udienza Pubblica del
05/12/2018; Decisione del
05/12/2018
Deposito del 15/04/2019; Pubblicazione in G. U. 17/04/2019
Titolo
Energia - Norme della Regione Basilicata - Produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili - Impianti fotovoltaici ed eolici, autorizzati con la procedura di autorizzazione semplificata (PAS) - Cessione a terzi costituenti un unico centro decisionale - Esclusione, qualora la somma delle potenze degli impianti superi la soglia di 200 kW - Violazione del diritto di proprietà degli impianti e dei principi in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia - Illegittimità costituzionale.
Energia - Norme della Regione Basilicata - Produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili - Impianti fotovoltaici ed eolici, autorizzati con la procedura di autorizzazione semplificata (PAS) - Cessione a terzi costituenti un unico centro decisionale - Esclusione, qualora la somma delle potenze degli impianti superi la soglia di 200 kW - Violazione del diritto di proprietà degli impianti e dei principi in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia - Illegittimità costituzionale.
Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 117, terzo comma, e 42 Cost., l'art. 7 della legge reg. Basilicata n. 21 del 2017, nella parte in cui ha inserito l'art. 6-bis, comma 2, nella legge reg. Basilicata n. 8 del 2012, in quanto stabilisce che più impianti fotovoltaici e eolici, autorizzati con la procedura di autorizzazione semplificata (PAS), non possono essere ceduti a terzi costituenti un unico centro decisionale, qualora la somma delle potenze degli impianti superi la soglia di 200 kW. Un simile divieto non è contemplato dalla normativa statale di principio di cui al d.m. 10 settembre 2010; pertanto, la norma regionale impugnata dal Governo, ponendo un limite a un diritto che costituisce espressione della libertà di iniziativa economica di cui all'art. 41 Cost. (pur non evocato dal ricorrente), strumentalmente connessa al diritto di proprietà (degli impianti), entrambi garantiti da una riserva di legge, si pone in evidente contrasto con tali principi fondamentali.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 117, terzo comma, e 42 Cost., l'art. 7 della legge reg. Basilicata n. 21 del 2017, nella parte in cui ha inserito l'art. 6-bis, comma 2, nella legge reg. Basilicata n. 8 del 2012, in quanto stabilisce che più impianti fotovoltaici e eolici, autorizzati con la procedura di autorizzazione semplificata (PAS), non possono essere ceduti a terzi costituenti un unico centro decisionale, qualora la somma delle potenze degli impianti superi la soglia di 200 kW. Un simile divieto non è contemplato dalla normativa statale di principio di cui al d.m. 10 settembre 2010; pertanto, la norma regionale impugnata dal Governo, ponendo un limite a un diritto che costituisce espressione della libertà di iniziativa economica di cui all'art. 41 Cost. (pur non evocato dal ricorrente), strumentalmente connessa al diritto di proprietà (degli impianti), entrambi garantiti da una riserva di legge, si pone in evidente contrasto con tali principi fondamentali.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Basilicata
11/09/2017
n. 21
art. 7
co.
legge della Regione Basilicata
26/04/2012
n. 8
art. 6
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 42
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte