Sentenza 86/2019 (ECLI:IT:COST:2019:86)
Massima numero 42682
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI  - Redattore SCIARRA
Udienza Pubblica del  05/12/2018;  Decisione del  05/12/2018
Deposito del 15/04/2019; Pubblicazione in G. U. 17/04/2019
Massime associate alla pronuncia:  42376  42377  42538  42539  42540  42541  42648  42649  42650  42651  42652  42663  42664  42665  42666  42667  42668  42669  42670  42671  42672  42673  42677  42680  42681  42683  42684  42733


Titolo
Energia - Norme della Regione Basilicata - Produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili - Installazione degli impianti fotovoltaici a terra con potenza compresa fra 0-20 kW - Ulteriori condizioni tecniche rispetto a quelle previste dalla normativa statale, per il rilascio dell'autorizzazione con procedura semplificata (PAS) - Impossibilità di abilitazione, in caso di inosservanza, neppure con l'autorizzazione unica - Violazione dei principi della materia della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia - Illegittimità costituzionale.

Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., l'art. 7 della legge reg. Basilicata n. 21 del 2017, nella parte in cui ha inserito l'art. 6-bis, comma 1, della legge reg. Basilicata n. 8 del 2012, stabilendo ulteriori condizioni per il rilascio dell'autorizzazione con procedura semplificata (PAS) con riferimento agli impianti fotovoltaici a terra con potenza compresa fra 0-20 kW, in mancanza delle quali tali impianti non possono essere abilitati nemmeno con l'autorizzazione unica. La norma regionale impugnata dal Governo, in difformità dei princìpi introdotti dal legislatore statale nella disciplina delle procedure per l'autorizzazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, che non tollerano eccezioni sull'intero territorio nazionale, ha invece prescritto ulteriori condizioni tecniche, che si traducono in ingiustificati aggravi per la realizzazione e l'esercizio degli impianti in questione, che possono essere addirittura preclusivi degli stessi. Ciò è in contrasto con il principio fondamentale di massima diffusione delle fonti di energia rinnovabile, stabilito dal legislatore statale in conformità alla normativa dell'Unione europea. (Precedenti citati: sentenze n. 177 del 2018, n. 69 del 2018, n. 13 del 2014 e n. 44 del 2011).

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Basilicata  11/09/2017  n. 21  art. 7  co. 

legge della Regione Basilicata  26/04/2012  n. 8  art. 6  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte