Sentenza 86/2019 (ECLI:IT:COST:2019:86)
Massima numero 42682
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI - Redattore SCIARRA
Udienza Pubblica del
05/12/2018; Decisione del
05/12/2018
Deposito del 15/04/2019; Pubblicazione in G. U. 17/04/2019
Titolo
Energia - Norme della Regione Basilicata - Produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili - Installazione degli impianti fotovoltaici a terra con potenza compresa fra 0-20 kW - Ulteriori condizioni tecniche rispetto a quelle previste dalla normativa statale, per il rilascio dell'autorizzazione con procedura semplificata (PAS) - Impossibilità di abilitazione, in caso di inosservanza, neppure con l'autorizzazione unica - Violazione dei principi della materia della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia - Illegittimità costituzionale.
Energia - Norme della Regione Basilicata - Produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili - Installazione degli impianti fotovoltaici a terra con potenza compresa fra 0-20 kW - Ulteriori condizioni tecniche rispetto a quelle previste dalla normativa statale, per il rilascio dell'autorizzazione con procedura semplificata (PAS) - Impossibilità di abilitazione, in caso di inosservanza, neppure con l'autorizzazione unica - Violazione dei principi della materia della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia - Illegittimità costituzionale.
Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., l'art. 7 della legge reg. Basilicata n. 21 del 2017, nella parte in cui ha inserito l'art. 6-bis, comma 1, della legge reg. Basilicata n. 8 del 2012, stabilendo ulteriori condizioni per il rilascio dell'autorizzazione con procedura semplificata (PAS) con riferimento agli impianti fotovoltaici a terra con potenza compresa fra 0-20 kW, in mancanza delle quali tali impianti non possono essere abilitati nemmeno con l'autorizzazione unica. La norma regionale impugnata dal Governo, in difformità dei princìpi introdotti dal legislatore statale nella disciplina delle procedure per l'autorizzazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, che non tollerano eccezioni sull'intero territorio nazionale, ha invece prescritto ulteriori condizioni tecniche, che si traducono in ingiustificati aggravi per la realizzazione e l'esercizio degli impianti in questione, che possono essere addirittura preclusivi degli stessi. Ciò è in contrasto con il principio fondamentale di massima diffusione delle fonti di energia rinnovabile, stabilito dal legislatore statale in conformità alla normativa dell'Unione europea. (Precedenti citati: sentenze n. 177 del 2018, n. 69 del 2018, n. 13 del 2014 e n. 44 del 2011).
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., l'art. 7 della legge reg. Basilicata n. 21 del 2017, nella parte in cui ha inserito l'art. 6-bis, comma 1, della legge reg. Basilicata n. 8 del 2012, stabilendo ulteriori condizioni per il rilascio dell'autorizzazione con procedura semplificata (PAS) con riferimento agli impianti fotovoltaici a terra con potenza compresa fra 0-20 kW, in mancanza delle quali tali impianti non possono essere abilitati nemmeno con l'autorizzazione unica. La norma regionale impugnata dal Governo, in difformità dei princìpi introdotti dal legislatore statale nella disciplina delle procedure per l'autorizzazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, che non tollerano eccezioni sull'intero territorio nazionale, ha invece prescritto ulteriori condizioni tecniche, che si traducono in ingiustificati aggravi per la realizzazione e l'esercizio degli impianti in questione, che possono essere addirittura preclusivi degli stessi. Ciò è in contrasto con il principio fondamentale di massima diffusione delle fonti di energia rinnovabile, stabilito dal legislatore statale in conformità alla normativa dell'Unione europea. (Precedenti citati: sentenze n. 177 del 2018, n. 69 del 2018, n. 13 del 2014 e n. 44 del 2011).
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Basilicata
11/09/2017
n. 21
art. 7
co.
legge della Regione Basilicata
26/04/2012
n. 8
art. 6
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte