Sentenza 86/2019 (ECLI:IT:COST:2019:86)
Massima numero 42684
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI - Redattore SCIARRA
Udienza Pubblica del
05/12/2018; Decisione del
05/12/2018
Deposito del 15/04/2019; Pubblicazione in G. U. 17/04/2019
Titolo
Energia - Norme della Regione Basilicata - Produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili - Installazione degli impianti fotovoltaici a terra con potenza compresa fra 0-20 kW - Presenza di più impianti riconducibili a un unico centro decisionale - Individuazione di un unico impianto soggetto agli ulteriori adempimenti prescritti per gli impianti di potenza maggiore (fino a 200 kW), sempre che sussistano le condizioni spaziali previste dalla normativa statale - Ricorso del Governo - Lamentata violazione dei principi della materia della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
Energia - Norme della Regione Basilicata - Produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili - Installazione degli impianti fotovoltaici a terra con potenza compresa fra 0-20 kW - Presenza di più impianti riconducibili a un unico centro decisionale - Individuazione di un unico impianto soggetto agli ulteriori adempimenti prescritti per gli impianti di potenza maggiore (fino a 200 kW), sempre che sussistano le condizioni spaziali previste dalla normativa statale - Ricorso del Governo - Lamentata violazione dei principi della materia della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
Testo
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., dell'art. 7 della legge reg. Basilicata n. 21 del 2017, nella parte in cui, inserendo l'art. 6-bis, comma 3, nella legge reg. Basilicata n. 8 del 2012, in presenza di più impianti riconducibili a un unico centro decisionale, ravvisa un unico impianto soggetto agli ulteriori adempimenti prescritti dai precedenti artt. 5 e 6 per gli impianti di potenza maggiore (fino a 200 KW), sempre che sussistano le condizioni spaziali previste dalla normativa statale. La ratio antielusiva sottesa alla norma regionale impugnata, volta a evitare comportamenti surrettizi dei privati che, mediante una artificiosa parcellizzazione degli interventi di propria iniziativa, risultino in concreto preordinati a eludere l'applicazione di una normativa che potrebbe rivelarsi più gravosa rispetto a un'altra, è la stessa che contraddistingue le linee guida del d.m. 10 settembre 2010 - di cui dunque costituisce attuazione -, ai fini dell'applicazione dell'autorizzazione con procedura semplificata (PAS), le quali stabiliscono che i limiti di capacità di generazione e di potenza indicati al successivo par. 12 sono da intendere come riferiti alla somma delle potenze nominali, per ciascuna fonte, dei singoli impianti di produzione appartenenti allo stesso soggetto o su cui lo stesso soggetto ha la posizione decisionale dominante, facenti capo al medesimo punto di connessione alla rete elettrica.
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., dell'art. 7 della legge reg. Basilicata n. 21 del 2017, nella parte in cui, inserendo l'art. 6-bis, comma 3, nella legge reg. Basilicata n. 8 del 2012, in presenza di più impianti riconducibili a un unico centro decisionale, ravvisa un unico impianto soggetto agli ulteriori adempimenti prescritti dai precedenti artt. 5 e 6 per gli impianti di potenza maggiore (fino a 200 KW), sempre che sussistano le condizioni spaziali previste dalla normativa statale. La ratio antielusiva sottesa alla norma regionale impugnata, volta a evitare comportamenti surrettizi dei privati che, mediante una artificiosa parcellizzazione degli interventi di propria iniziativa, risultino in concreto preordinati a eludere l'applicazione di una normativa che potrebbe rivelarsi più gravosa rispetto a un'altra, è la stessa che contraddistingue le linee guida del d.m. 10 settembre 2010 - di cui dunque costituisce attuazione -, ai fini dell'applicazione dell'autorizzazione con procedura semplificata (PAS), le quali stabiliscono che i limiti di capacità di generazione e di potenza indicati al successivo par. 12 sono da intendere come riferiti alla somma delle potenze nominali, per ciascuna fonte, dei singoli impianti di produzione appartenenti allo stesso soggetto o su cui lo stesso soggetto ha la posizione decisionale dominante, facenti capo al medesimo punto di connessione alla rete elettrica.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Basilicata
11/09/2017
n. 21
art. 7
co.
legge della Regione Basilicata
26/04/2012
n. 8
art. 6
co. 3
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte