Sentenza 86/2019 (ECLI:IT:COST:2019:86)
Massima numero 42733
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI - Redattore SCIARRA
Udienza Pubblica del
05/12/2018; Decisione del
05/12/2018
Deposito del 15/04/2019; Pubblicazione in G. U. 17/04/2019
Titolo
Energia - Norme della Regione Basilicata - Produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili - Impianti di energia da fonti rinnovabili di potenza a partire da «0» kW - Assoggettamento alla procedura abilitativa semplificata (PAS) - Ricorso del Governo - Denunciata violazione dei principi della materia della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
Energia - Norme della Regione Basilicata - Produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili - Impianti di energia da fonti rinnovabili di potenza a partire da «0» kW - Assoggettamento alla procedura abilitativa semplificata (PAS) - Ricorso del Governo - Denunciata violazione dei principi della materia della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
Testo
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., degli artt. 5 e 6 della legge reg. Basilicata n. 21 del 2017, là dove rispettivamente sostituiscono il comma 3 dell'art. 5, i commi 1 e 2 dell'art. 6 della legge reg. Basilicata n. 8 del 2012, assoggettando alla procedura abilitativa semplificata (PAS) impianti di energia da fonti rinnovabili di potenza a partire da «0» kW. La disciplina impugnata, la cui applicabilità è condizionata dalla sussistenza dei requisiti "strutturali" degli impianti tassativamente indicati dalla legislazione statale, è speciale rispetto a quest'ultima, su cui pertanto non incide, avendo un diverso ambito di applicazione, proprio perché detta i limiti all'utilizzo della PAS per gli impianti solari fotovoltaici e per gli impianti eolici in generale, senza interferire con la speciale disciplina inerente al regime di comunicazione previsto dal legislatore statale per specifiche tipologie di impianti eolici e solari fotovoltaici, tassativamente individuate sulla base non dell'esclusivo elemento della potenza, ma di peculiari caratteristiche strutturali.
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., degli artt. 5 e 6 della legge reg. Basilicata n. 21 del 2017, là dove rispettivamente sostituiscono il comma 3 dell'art. 5, i commi 1 e 2 dell'art. 6 della legge reg. Basilicata n. 8 del 2012, assoggettando alla procedura abilitativa semplificata (PAS) impianti di energia da fonti rinnovabili di potenza a partire da «0» kW. La disciplina impugnata, la cui applicabilità è condizionata dalla sussistenza dei requisiti "strutturali" degli impianti tassativamente indicati dalla legislazione statale, è speciale rispetto a quest'ultima, su cui pertanto non incide, avendo un diverso ambito di applicazione, proprio perché detta i limiti all'utilizzo della PAS per gli impianti solari fotovoltaici e per gli impianti eolici in generale, senza interferire con la speciale disciplina inerente al regime di comunicazione previsto dal legislatore statale per specifiche tipologie di impianti eolici e solari fotovoltaici, tassativamente individuate sulla base non dell'esclusivo elemento della potenza, ma di peculiari caratteristiche strutturali.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Basilicata
11/09/2017
n. 21
art. 5
co.
legge della Regione Basilicata
26/04/2012
n. 8
art. 5
co. 3
legge della Regione Basilicata
11/09/2017
n. 21
art. 6
co.
legge della Regione Basilicata
26/04/2012
n. 8
art. 6
co. 1
legge della Regione Basilicata
26/04/2012
n. 8
art. 6
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte