Sentenza 87/2019 (ECLI:IT:COST:2019:87)
Massima numero 42362
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI  - Redattore AMATO
Udienza Pubblica del  19/03/2019;  Decisione del  19/03/2019
Deposito del 15/04/2019; Pubblicazione in G. U. 17/04/2019
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Sanità pubblica - Norme della Regione Puglia - Direttore generale delle aziende ed enti del Servizio sanitario regionale - Vacanza dell'incarico - Impossibilità, per comprovati motivi, di provvedere alla nomina - Facoltà della Regione di procedere, intuitu personae, all'affidamento dell'incarico a un commissario straordinario - Ricorso del Governo - Denunciata violazione dei principi fondamentali in materia di tutela della salute e dei principi di ragionevolezza, adeguatezza e buon andamento dell'amministrazione - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.

Testo

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Governo in riferimento agli artt. 3, 97 e 117, terzo comma, Cost. - dell'art. 4 della legge reg. Puglia n. 15 del 2018, che prevede, in caso di vacanza dell'incarico di direttore generale delle aziende e degli enti del Servizio sanitario regionale e laddove per comprovati motivi non sia possibile provvedere alla relativa nomina, la possibilità della Regione di nominare un commissario straordinario, scelto nell'elenco nazionale degli idonei all'incarico di direttore generale, il quale rimane in carica fino alla nomina del direttore generale e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi. Rientrando la disciplina della dirigenza degli enti del servizio sanitario nazionale nella materia della tutela della salute, di competenza concorrente, il legislatore pugliese è intervenuto nell'esercizio delle proprie competenze, non introducendo una disciplina in contrasto con i principi fondamentali della legislazione statale, ma limitandosi ad adeguare la sua previgente disciplina all'art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 171 del 2016. La norma impugnata, infatti, prevede ipotesi di commissariamento che non sono riconducibili alla fase "fisiologica" della vacanza dell'ufficio di direttore generale, ossia la scadenza naturale dell'incarico, bensì a casi in cui comprovati motivi rendano impossibile provvedere alla nuova nomina nei sessanta giorni. Il potere di nomina regionale, pertanto, risulta ragionevolmente circoscritto e delimitato, nel rispetto anche degli artt. 3 e 97 Cost., restando sempre possibile, tra l'altro, il sindacato amministrativo sull'atto di nomina. (Precedenti citati: sentenze n. 159 del 2018, n. 190 del 2017, n. 54 del 2015, n. 207 del 2010, n. 181 del 2006 e n. 355 del 1993).

Per costante giurisprudenza costituzionale, la disciplina della dirigenza degli enti del servizio sanitario nazionale è ascritta alla materia «tutela della salute», di competenza concorrente tra Stato e Regioni ex art. 117, terzo comma, Cost. (Precedenti citati: sentenze n. 159 del 2018, n. 251 del 2016 e n. 124 del 2015).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Puglia  17/04/2018  n. 15  art. 4  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte