Sentenza 88/2019 (ECLI:IT:COST:2019:88)
Massima numero 42542
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI - Redattore AMOROSO
Udienza Pubblica del
19/02/2019; Decisione del
19/02/2019
Deposito del 17/04/2019; Pubblicazione in G. U. 24/04/2019
Titolo
Circolazione stradale - Revoca della patente di guida a seguito di condanna per i delitti di omicidio stradale e lesioni stradali gravi o gravissime - Divieto di nuovo conseguimento prima di cinque anni - Denunciata violazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e eguaglianza - Difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.
Circolazione stradale - Revoca della patente di guida a seguito di condanna per i delitti di omicidio stradale e lesioni stradali gravi o gravissime - Divieto di nuovo conseguimento prima di cinque anni - Denunciata violazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e eguaglianza - Difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.
Testo
È dichiarata manifestamente inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 222, comma 3-ter, del d.lgs. n. 285 del 1992, censurato dal Tribunale di Torino - in riferimento all'art. 3 Cost. - nella parte in cui prevede, in caso di condanna per il reato di omicidio stradale o di lesioni personali stradali gravi o gravissime, che non possa essere conseguita una nuova patente di guida prima che siano decorsi cinque anni dalla revoca. Il rimettente non deve fare applicazione della disposizione censurata nel giudizio principale, in cui è chiamato solo ad irrogare la sanzione amministrativa della revoca della patente in caso di condanna per i delitti indicati, mentre è in sede di contestazione dell'eventuale diniego del provvedimento amministrativo che può avere ingresso la censura di illegittimità costituzionale della norma che determina il periodo di tempo necessario per conseguire una nuova patente.
È dichiarata manifestamente inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 222, comma 3-ter, del d.lgs. n. 285 del 1992, censurato dal Tribunale di Torino - in riferimento all'art. 3 Cost. - nella parte in cui prevede, in caso di condanna per il reato di omicidio stradale o di lesioni personali stradali gravi o gravissime, che non possa essere conseguita una nuova patente di guida prima che siano decorsi cinque anni dalla revoca. Il rimettente non deve fare applicazione della disposizione censurata nel giudizio principale, in cui è chiamato solo ad irrogare la sanzione amministrativa della revoca della patente in caso di condanna per i delitti indicati, mentre è in sede di contestazione dell'eventuale diniego del provvedimento amministrativo che può avere ingresso la censura di illegittimità costituzionale della norma che determina il periodo di tempo necessario per conseguire una nuova patente.
Atti oggetto del giudizio
codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)
n.
art. 222
co. 3
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte