Sentenza 88/2019 (ECLI:IT:COST:2019:88)
Massima numero 42544
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI - Redattore AMOROSO
Udienza Pubblica del
19/02/2019; Decisione del
19/02/2019
Deposito del 17/04/2019; Pubblicazione in G. U. 24/04/2019
Titolo
Rilevanza della questione - Applicabilità nel giudizio a quo della disposizione censurata - Ammissibilità della questione.
Rilevanza della questione - Applicabilità nel giudizio a quo della disposizione censurata - Ammissibilità della questione.
Testo
È ammissibile - sotto il profilo della rilevanza - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 222, comma 2, del d.lgs. n. 285 del 1992, che prevede la revoca della patente di guida, quale sanzione amministrativa che accede alla dichiarazione di responsabilità penale per i reati di omicidio stradale e di lesioni personali stradali gravi o gravissime. Al rimettente è demandata la pronuncia sulla revoca suddetta, essendo invece il successivo provvedimento prefettizio un mero atto amministrativo conseguenziale.
È ammissibile - sotto il profilo della rilevanza - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 222, comma 2, del d.lgs. n. 285 del 1992, che prevede la revoca della patente di guida, quale sanzione amministrativa che accede alla dichiarazione di responsabilità penale per i reati di omicidio stradale e di lesioni personali stradali gravi o gravissime. Al rimettente è demandata la pronuncia sulla revoca suddetta, essendo invece il successivo provvedimento prefettizio un mero atto amministrativo conseguenziale.
Atti oggetto del giudizio
codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)
n.
art. 222
co. 2
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte