Edilizia e urbanistica - Interventi in deroga agli strumenti urbanistici - Norme della Regione autonoma Sardegna - Recupero dei seminterrati, dei piani pilotis e dei locali al piano terra - Possibile superamento degli indici volumetrici previsti dalle norme urbanistico-edilizie comunali e regionali vigenti - Violazione dei limiti previsti dalle competenze statutarie - Illegittimità costituzionale parziale. (Classif. 090005).
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 3, primo comma, lett. f), statuto reg. Sardegna, l’art. 4, comma 1, lett. a), della legge reg. Sardegna n. 17 del 2023, nella parte in cui, al n. 1), ha modificato l’art. 124, comma 2, della legge reg. Sardegna n. 9 del 2023, limitatamente alle parole «degli indici volumetrici e». La disposizione impugnata dal Governo consente gli interventi di riuso dei seminterrati, piani pilotis e locali al piano terra siti negli immobili ad uso abitativo, con un aumento delle cubature e un’alterazione degli standard urbanistici, in violazione del parametro evocato, per cui la Regione autonoma è competente nella materia «edilizia ed urbanistica», nel rispetto delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali, dettate dal legislatore statale, tra cui il parametro interposto evocato (art. 41-quinquies della legge n. 1150 del 1942). (Precedenti: S. 142/2024 - mass. 46251; S. 147/23 - mass. 45744; S. 136/2023 - mass. 45626; S. 90/2023 - mass. 45521; S. 17/2023 - mass. 45330).