Reati e pene - Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti - Omicidio stradale e lesioni stradali gravi o gravissime - Attenuante dell'efficacia causale non esclusiva della condotta dell'imputato - Divieto di prevalenza o equivalenza sulle aggravanti della guida in stato di ebbrezza alcolica (per l'omicidio) e di attraversamento di un'intersezione con il semaforo rosso (per le lesioni) - Denunciata violazione dei principi di ragionevolezza, di proporzionalità della pena e della finalità rieducativa della pena - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 590-quater cod. pen., inserito dall'art. 1, comma 2, della legge n. 41 del 2016, censurato dal GUP del Tribunale di Roma e dal Tribunale di Torino - in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, e 27 Cost. - nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza o equivalenza dell'attenuante dell'efficacia causale non esclusiva della condotta dell'imputato (artt. 589-bis, settimo comma, e 590-bis, settimo comma, cod. pen.) sulle aggravanti della guida in stato di ebbrezza alcolica per l'omicidio stradale (art. 589-bis, secondo comma, cod. pen.) e dell'attraversamento di un'intersezione con il semaforo rosso per le lesioni (art. 590-bis, quinto comma, numero 2, cod. pen.). L'attenuante in esame - per effetto della quale, qualora l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole (in ragione del concorso della colpa della parte offesa o di altre concause), la pena è diminuita fino alla metà - non attiene all'offensività, ma si colloca sul piano del tutto distinto dell'efficacia causale, dove opera il principio non già di proporzionalità, ma di equivalenza delle concause dell'evento. Rientra pertanto nella discrezionalità del legislatore, esercitata nella specie non irragionevolmente, prevedere che questa attenuante, eccezionale e del tutto particolare, non possa essere ritenuta prevalente o equivalente rispetto alle menzionate aggravanti "privilegiate", indicative di condotte altamente pericolose e che da tempo creano diffuso allarme sociale per il grave pregiudizio che arrecano alla sicurezza stradale. La diversità tra omicidio stradale - la cui previsione come fattispecie autonoma è espressione di una precisa scelta politica - e omicidio colposo comune costituisce inoltre ragione sufficiente del trattamento sanzionatorio differenziato.
In generale, è legittima la tecnica legislativa del divieto di prevalenza o equivalenza delle circostanze attenuanti su specifiche circostanze aggravanti in ragione di speciali esigenze di contrasto di condotte particolarmente lesive dell'integrità delle persone. (Precedenti citati: sentenze n. 194 del 1985 e n. 38 del 1985).
Le deroghe al bilanciamento delle circostanze rientrano nell'ambito delle scelte del legislatore e sono sindacabili dalla Corte costituzionale soltanto ove trasmodino nella manifesta irragionevolezza o nell'arbitrio. (Precedenti citati: sentenze n. 251 del 2012 e n. 68 del 2012).
Il legislatore può schermare l'ordinario bilanciamento di circostanze del reato, ma non fino al punto di sanzionare condotte di minore gravità con pene eccessive perché sproporzionate rispetto al canone della necessaria offensività. (Precedenti citati: sentenze n. 205 del 2017, n. 106 del 2014, n. 105 del 2014 e n. 251 del 2012).