Sentenza 88/2019 (ECLI:IT:COST:2019:88)
Massima numero 42548
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI  - Redattore AMOROSO
Udienza Pubblica del  19/02/2019;  Decisione del  19/02/2019
Deposito del 17/04/2019; Pubblicazione in G. U. 24/04/2019
Massime associate alla pronuncia:  42542  42543  42544  42545  42546  42547


Titolo
Circolazione stradale - Revoca automatica della patente di guida in caso di condanna o patteggiamento per i reati di omicidio stradale o di lesioni personali stradali gravi o gravissime - Possibilità per il giudice di disporre, in alternativa, la sospensione della patente, allorché non ricorrano le circostanze aggravanti della guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'effetto di stupefacenti - Omessa previsione - Violazione dei principi di ragionevolezza, eguaglianza e proporzionalità - Illegittimità costituzionale in parte qua.

Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 3 Cost. - l'art. 222, comma 2, quarto periodo, del d.lgs. n. 285 del 1992, nella parte in cui non prevede che, in caso di condanna, ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., per i reati di cui agli artt. 589-bis (Omicidio stradale) e 590-bis (Lesioni personali stradali gravi o gravissime) cod. pen., il giudice possa disporre, in alternativa alla revoca della patente di guida, la sospensione della stessa ai sensi del secondo e terzo periodo dello stesso comma 2 dell'art. 222 cod. strada allorché non ricorra alcuna delle circostanze aggravanti previste dai rispettivi commi secondo e terzo degli artt. 589-bis e 590-bis cod. pen. La revoca automatica della patente di guida - prevista dalla disposizione censurata dal Tribunale di Torino per tutte le ipotesi di omicidio stradale e di lesioni personali stradali gravi o gravissime - si giustifica solo per le più gravi violazioni sanzionate come fattispecie aggravate dalla guida in stato di ebbrezza (oltre una determinata soglia di tasso alcolemico) o sotto l'effetto di stupefacenti, essendo questo un comportamento altamente pericoloso per la vita e l'incolumità delle persone, posto in essere in spregio del dovuto rispetto di tali beni fondamentali; nelle altre ipotesi, che il legislatore stesso ha ritenuto di non pari gravità (sia quelle non aggravate, sia quelle aggravate dei commi quarto, quinto e sesto degli artt. 589-bis e 590-bis cod. pen.), la previsione di una sanzione amministrativa fissa è, invece, intrinsecamente irragionevole e non compatibile con i principi di eguaglianza e proporzionalità. In queste ipotesi, infatti, il giudice deve poter valutare le circostanze del caso ed eventualmente applicare, secondo la gravità della condotta del condannato e tenendo conto degli artt. 218 e 219 cod. strada, la sanzione meno afflittiva della sospensione della patente, in luogo della revoca della stessa. (Precedenti citati: sentenze n. 222 del 2018, n. 22 del 2018 e n. 50 del 1980).

Atti oggetto del giudizio

codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)    n.   art. 222  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte