Bilancio e contabilità pubblica - Concorso degli enti del Servizio sanitario nazionale alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica - Razionalizzazione della spesa sanitaria (in particolare riduzione delle spese per il personale) - Modifica dei criteri di valutazione del conseguimento degli obiettivi assegnati - Ricorso della Regione Toscana - Lamentata violazione dell'autonomia finanziaria delle Regioni e delle competenze regionali nella materia concorrente della tutela della salute - Non fondatezza delle questioni, nei sensi di cui in motivazione.
Sono dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale, promosse dalla Regione Toscana in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 119, secondo comma, Cost., dell'art. 1, comma 454, della legge n. 205 del 2017. La disposizione impugnata - nel modificare l'art. 17, comma 3-bis, del d.l. n. 98 del 2011, conv. con modif. nella legge n. 111 del 2011, in tema di concorso degli enti del Servizio sanitario nazionale alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica e, in particolare, di riduzione delle spese del personale - ha inserito nella previsione per cui la Regione è considerata adempiente ove sia accertato l'effettivo conseguimento degli obiettivi, oppure, in caso contrario ove, per gli anni dal 2013 al 2019, abbia raggiunto l'equilibrio economico e abbia attuato, negli anni dal 2015 al 2019, un percorso di graduale riduzione della spesa di personale, fino al totale conseguimento nell'anno 2020 degli obiettivi previsti, l'inciso «ovvero una variazione dello 0,1 per cento annuo». L'inquadramento sistematico del dato testuale, l'analisi del dibattito parlamentare e le stesse argomentazioni difensive svolte dal Governo convergono verso l'interpretazione della congiunzione «ovvero» in senso disgiuntivo, per cui la disposizione impugnata va intesa in modo conforme alla Costituzione, nel senso che la previsione di una variazione dello 0,1 per cento annuo si raccorda a una disciplina di riduzione delle spese per il personale sanitario che già demanda alle Regioni la scelta degli strumenti più appropriati per conseguire l'obiettivo e, con riferimento a una più ampia flessibilità, definisce le condizioni per giudicarle adempienti. (Precedenti citati: sentenze n. 73 del 2017, n. 52 del 2010, n. 120 del 2008 e n. 193 del 2007).
Per costante giurisprudenza costituzionale, l'autonomia legislativa concorrente delle Regioni nel settore della tutela della salute ed in particolare nell'ambito della gestione del servizio sanitario può incontrare limiti alla luce degli obiettivi della finanza pubblica e del contenimento della spesa, i quali si iscrivono in un quadro di esplicita condivisione da parte delle Regioni dell'assoluta necessità di contenere i disavanzi del settore sanitario. Il legislatore statale può dunque legittimamente imporre alle Regioni vincoli alla spesa corrente per assicurare l'equilibrio unitario della finanza pubblica complessiva, in connessione con il perseguimento di obbiettivi nazionali, condizionati anche da obblighi comunitari. (Precedenti citati: sentenze n. 52 del 2010 e n. 193 del 2007).