Sentenza 90/2019 (ECLI:IT:COST:2019:90)
Massima numero 42373
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI  - Redattore SCIARRA
Udienza Pubblica del  07/03/2019;  Decisione del  07/03/2019
Deposito del 17/04/2019; Pubblicazione in G. U. 24/04/2019
Massime associate alla pronuncia:  42374  42375


Titolo
Contraddittorio davanti alla Corte costituzionale - Interventi nel giudizio incidentale - Deposito tardivo dei relativi atti - Inammissibilità degli interventi.

Testo
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 161, terzo comma, disp. att. cod. proc. civ., aggiunto dall'art. 14, comma 1, lett. a-ter), del d.l. n. 83 del 2015, conv., con modif., nella legge n. 132 del 2015, sono dichiarati inammissibili gli interventi spiegati dall'Associazione dei periti e degli esperti - Istituto per la tutela e la qualità della consulenza di tipo giudiziario, dall'Associazione dei periti e degli esperti della Toscana - Istituto per la tutela e la qualità della consulenza di tipo giudiziario, dalla Rete nazionale delle professioni dell'area tecnica e scientifica e dall'associazione E-Valuations: Estimo e Valutazioni - Associazione valutatori immobiliari indipendenti. I rispettivi atti di intervento sono stati depositati tardivamente, oltre il termine perentorio di venti giorni dalla pubblicazione dell'atto introduttivo del giudizio nella Gazzetta Ufficiale, prescritto dall'art. 4 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale. (Precedente citato: sentenza n. 220 del 2014).

Atti oggetto del giudizio

codice di procedura civile (disp. att.)    n.   art. 161  co. 3

decreto-legge  27/06/2015  n. 83  art. 14  co. 1

legge  06/08/2015  n. 132  art.   co. 

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte