Procedimento civile - Esecuzioni immobiliari - Spese per ausiliari del magistrato - Compenso dell'esperto o dello stimatore - Liquidazione calcolata sulla base del prezzo ricavato dalla vendita - Liquidazione di acconti, anteriormente alla vendita, non in misura superiore al cinquanta per cento del compenso calcolato sul valore di stima - Denunciata disparità di trattamento, irragionevolezza intrinseca, lesione del diritto alla retribuzione e del principio di buon andamento dell'amministrazione della giustizia, nonché compressione indebita della libertà di iniziativa economica del professionista e violazione del principio di proporzionalità - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Vicenza, in riferimento agli artt. 3, 36, 41, 97 e 117, primo comma, Cost., «quest'ultimo in relazione al principio di proporzionalità, quale principio generale del diritto comunitario primario», dell'art. 161, terzo comma, disp. att. cod. proc. civ., aggiunto dall'art. 14, comma 1, lett. a-ter) del d.l. n. 83 del 2015, conv., con modif., nella legge n. 132 del 2015, sia nella parte in cui prevede che il compenso dell'esperto stimatore nominato venga liquidato sulla scorta del ricavato della vendita, anziché in base al valore di stima, sia nella parte in cui dispone che, prima della vendita, non possano essere liquidati acconti in misura superiore al 50% del compenso calcolato sul valore di stima. Il diritto di percepire una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro svolto non è correttamente evocato con riguardo alla singola opera prestata dagli ausiliari del giudice e il principio del buon andamento non è riferibile all'attività giurisdizionale in senso stretto. Né si configura una compressione indebita della libertà di iniziativa economica del professionista - la cui attività, peraltro, non può essere ricondotta al paradigma dell'art. 41 Cost. - essendosi il legislatore limitato a fissare un criterio oggettivo di determinazione del compenso. Non si ravvisa poi la censurata disparità di trattamento rispetto alla liquidazione del compenso agli esperti nominati nell'ambito della vendita degli immobili appartenenti al fallimento e del procedimento di scioglimento della comunione, atteso che, quanto ai primi, anche il giudice delegato deve attenersi ai criteri sanciti dalla disposizione censurata e, quanto ai secondi, emerge prima facie l'eterogeneità delle fattispecie poste a raffronto, che impedisce ogni valutazione comparativa. Né il criterio di liquidazione del compenso individuato dal legislatore appare irragionevole, in quanto, pur se ad esso è innegabilmente sottesa una finalità di contenimento dei costi delle stime, il legislatore ha inteso porre rimedio a talune prassi distorte, che inducono ad attribuire valori di stima spropositati, al solo scopo di conseguire compensi più cospicui, e ciò ha fatto indicando un criterio di determinazione del compenso dell'esperto di per sé non sproporzionato rispetto al fine perseguito. Conforme al principio di ragionevolezza è anche la previsione per cui la liquidazione definitiva del compenso è rimessa al momento della vendita, il cui rigore è temperato dalla possibilità di liquidazione di acconti nella non trascurabile misura del 50% del valore di stima. (Precedenti citati: sentenze n. 91 del 2018, n. 192 del 2015, n. 41 del 1986 e n. 88 del 1970; ordinanza n. 391 del 1988).
Per costante giurisprudenza costituzionale, il diritto di percepire una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro svolto (art. 36 Cost.) non è correttamente evocato con riguardo all'opera prestata dagli ausiliari del giudice. L'adeguatezza del compenso, difatti, non può essere valutata con riferimento all'art. 36 Cost., che postula un necessario e logico confronto tra prestazioni e retribuzione e la possibilità di ricostruire l'incidenza delle singole prestazioni sulla complessiva attività dell'ausiliario e sulla formazione dell'intero reddito professionale del singolo prestatore. (Precedenti citati: sentenze n. 13 del 2016, n. 41 del 1996 e n. 88 del 1970).
Per costante giurisprudenza costituzionale, il principio di buon andamento (art. 97 Cost.), è riferibile all'amministrazione della giustizia soltanto per quanto attiene all'organizzazione e al funzionamento degli uffici giudiziari, non all'attività giurisdizionale in senso stretto. (Precedente citato: sentenza n. 91 del 2018).