Ordinanza 91/2019 (ECLI:IT:COST:2019:91)
Massima numero 42554
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI - Redattore AMOROSO
Udienza Pubblica del
20/03/2019; Decisione del
20/03/2019
Deposito del 17/04/2019; Pubblicazione in G. U. 24/04/2019
Massime associate alla pronuncia:
42555
Titolo
Imposte e tasse - Riscossione delle imposte - Esecuzione esattoriale - Limiti alla proponibilità delle opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi - Denunciata disparità di trattamento, menomazione del diritto di difesa, violazione del principio del giusto processo e limitazione della tutela del contribuente - Sopravvenuta dichiarazione di incostituzionalità della norma oggetto - Manifesta inammissibilità delle questioni.
Imposte e tasse - Riscossione delle imposte - Esecuzione esattoriale - Limiti alla proponibilità delle opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi - Denunciata disparità di trattamento, menomazione del diritto di difesa, violazione del principio del giusto processo e limitazione della tutela del contribuente - Sopravvenuta dichiarazione di incostituzionalità della norma oggetto - Manifesta inammissibilità delle questioni.
Testo
Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per carenza di oggetto, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal giudice dell'esecuzione del Tribunale di Trieste in riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 113 Cost. - dell'art. 57, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 602 del 1973, nella parte in cui - prevedendo l'inammissibilità delle opposizioni regolate dall'art. 615 cod. proc. civ., fatta eccezione per quelle concernenti la pignorabilità dei beni - costringe il contribuente a subire in ogni caso l'esecuzione, ancorché ingiusta, con la possibilità di presentare ex post una richiesta di rimborso di quanto ingiustamente percetto dalla pubblica amministrazione, o suo concessionario per la riscossione, ovvero di agire per il risarcimento del danno. La sentenza n. 114 del 2018 ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione censurata nei termini auspicati dal rimettente, con la conseguenza che le questioni sono divenute prive di oggetto. (Precedenti citati: sentenza n. 114 del 2018; ordinanze n. 137del 2017, n. 38 del 2017, n. 34 del 2017, n. 181 del 2016 e n. 4 del 2016).
Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per carenza di oggetto, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal giudice dell'esecuzione del Tribunale di Trieste in riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 113 Cost. - dell'art. 57, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 602 del 1973, nella parte in cui - prevedendo l'inammissibilità delle opposizioni regolate dall'art. 615 cod. proc. civ., fatta eccezione per quelle concernenti la pignorabilità dei beni - costringe il contribuente a subire in ogni caso l'esecuzione, ancorché ingiusta, con la possibilità di presentare ex post una richiesta di rimborso di quanto ingiustamente percetto dalla pubblica amministrazione, o suo concessionario per la riscossione, ovvero di agire per il risarcimento del danno. La sentenza n. 114 del 2018 ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione censurata nei termini auspicati dal rimettente, con la conseguenza che le questioni sono divenute prive di oggetto. (Precedenti citati: sentenza n. 114 del 2018; ordinanze n. 137del 2017, n. 38 del 2017, n. 34 del 2017, n. 181 del 2016 e n. 4 del 2016).
Atti oggetto del giudizio
decreto del Presidente della Repubblica
29/09/1973
n. 602
art. 57
co. 1
decreto legislativo
26/02/1999
n. 46
art. 16
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 111
Costituzione
art. 113
Altri parametri e norme interposte