Ordinanza 92/2019 (ECLI:IT:COST:2019:92)
Massima numero 42207
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI - Redattore SCIARRA
Udienza Pubblica del
20/03/2019; Decisione del
20/03/2019
Deposito del 17/04/2019; Pubblicazione in G. U. 24/04/2019
Massime associate alla pronuncia:
42208
Titolo
Procedimento civile - Controversie in materia di lavoro - Ricorso introduttivo e decreto di fissazione dell'udienza - Invito al convenuto a costituirsi nel termine di dieci giorni prima dell'udienza - Omessa previsione - Denunciata disparità di trattamento rispetto al rito civile ordinario e lesione del diritto di difesa - Mancata descrizione della fattispecie di causa e carattere astratto delle censure - Manifesta inammissibilità delle questioni.
Procedimento civile - Controversie in materia di lavoro - Ricorso introduttivo e decreto di fissazione dell'udienza - Invito al convenuto a costituirsi nel termine di dieci giorni prima dell'udienza - Omessa previsione - Denunciata disparità di trattamento rispetto al rito civile ordinario e lesione del diritto di difesa - Mancata descrizione della fattispecie di causa e carattere astratto delle censure - Manifesta inammissibilità delle questioni.
Testo
Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per omessa descrizione della fattispecie di causa e il carattere astratto delle censure, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Napoli in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - degli artt. 414, 415 e 416 cod. proc. civ., nella parte in cui nelle controversie individuali di lavoro non prevedono, a differenza di quanto sancito per il rito ordinario dall'art. 163 cod. proc. civ., l'invito al convenuto a costituirsi nel termine di dieci giorni prima dell'udienza, con l'avvertimento che la costituzione oltre tale termine implica le decadenze di cui all'art. 416 cod. proc. civ. L'ordinanza di rimessione non contiene alcuna descrizione dei fatti di causa e non indica neppure l'oggetto concreto della decadenza, così impedendo di verificare l'effettiva esistenza di un rapporto di strumentalità tra la risoluzione delle questioni e la decisione del giudizio a quo. (Precedenti citati: ordinanze n. 191 del 2018, n. 85 del 2018 e n. 64 del 2018).
Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per omessa descrizione della fattispecie di causa e il carattere astratto delle censure, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Napoli in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - degli artt. 414, 415 e 416 cod. proc. civ., nella parte in cui nelle controversie individuali di lavoro non prevedono, a differenza di quanto sancito per il rito ordinario dall'art. 163 cod. proc. civ., l'invito al convenuto a costituirsi nel termine di dieci giorni prima dell'udienza, con l'avvertimento che la costituzione oltre tale termine implica le decadenze di cui all'art. 416 cod. proc. civ. L'ordinanza di rimessione non contiene alcuna descrizione dei fatti di causa e non indica neppure l'oggetto concreto della decadenza, così impedendo di verificare l'effettiva esistenza di un rapporto di strumentalità tra la risoluzione delle questioni e la decisione del giudizio a quo. (Precedenti citati: ordinanze n. 191 del 2018, n. 85 del 2018 e n. 64 del 2018).
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura civile
n.
art. 414
co.
codice di procedura civile
n.
art. 415
co.
codice di procedura civile
n.
art. 416
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte