Regioni (competenza esclusiva statale) - Tutela della concorrenza - Divieto di introdurre procedure differenziate a livello locale per disciplinare l'accesso alla stipula di contratti pubblici - Necessità di rispettare i principi fondamentali, anche in omaggio alle normative europee (nel caso di specie: illegittimità costituzionale di disposizioni della Regione autonoma Sardegna che disciplinano l'affidamento di contratti pubblici secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa prevedendo restrittivi e rigidi requisiti di ammissione). (Classif. 216038).
La concorrenza, che in generale rinviene nell’uniformità di disciplina un valore in sé perché differenti normative regionali sono suscettibili di creare dislivelli di regolazione, produttivi di barriere territoriali, a fortiori non tollera regole differenziate a livello locale nelle procedure che danno accesso alla stipula dei contratti pubblici. (Precedenti: S. 23/2022 - mass. 44499; S. 283/2009 - mass. 34041).
Le disposizioni del codice dei contratti pubblici che riguardano la scelta del contraente (le procedure di affidamento) sono riconducibili alla materia della tutela della concorrenza e costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale, attuative anche di obblighi internazionali nascenti dalla partecipazione dell’Italia all’Unione europea. Ne consegue che le regioni, anche ad autonomia speciale, non possono dettare una disciplina da esse difforme. (Precedenti: S. 23/2022 - mass. 44499; S. 114/2011 - mass. 35543).
(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 3, primo comma, lett. e, statuto reg. Sardegna, l’art. 7, comma 16, della legge reg. Sardegna n. 17 del 2023, che ha inserito il comma 3-bis nell’art. 37 della legge reg. Sardegna n. 8 del 2018, che ha per oggetto l’offerta tecnica nelle procedure di aggiudicazione dei contratti di appalto e di concessione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. La disposizione impugnata dal Governo prevede una causa di esclusione automatica dell’offerta – qualora essa non raggiunga un punteggio minimo pari al 60% del tetto massimo stabilito dalla stazione appaltante per la valutazione di tale componente –, che non lascia alla stazione appaltante alcun margine per una scelta diversa, in violazione dell’art. 108 cod. contratti pubblici, improntato al principio della autonomia di scelta dell’amministrazione aggiudicatrice. Imponendo un inderogabile punteggio minimo dell’offerta tecnica, la disposizione regionale impugnata lede l’autonomia di scelta della stazione appaltante, in violazione dei limiti che derivano dalla necessità di rispettare gli obblighi internazionali, le norme fondamentali delle riforme economico-sociali, nonché i principi generali dell’ordinamento giuridico della Repubblica, in materia di tutela della concorrenza).