Ricorso in via principale - Parametro evocato dal ricorrente - Parziale erroneità - Carenza insufficiente ad inficiare il ricorso - Ammissibilità - Rigetto di eccezione preliminare.
Non è accolta l'eccezione d'inammissibilità formulata dalla Provincia autonoma di Trento - per avere il ricorrente evocato a parametro la competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente, in luogo dei conferenti parametri statutari - nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 28, comma 5, della legge prov. Trento n. 17 del 2017. La disciplina recata dal cod. ambiente e, in particolare, il suo art. 7-bis, sono stati adottati dallo Stato sulla base del titolo di competenza esclusiva nella materia "tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali", sicché l'esercizio della funzione legislativa da parte delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome può in ipotesi rivelarsi anche in diretto e frontale contrasto con l'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., in tutti quei casi in cui la disciplina regionale o provinciale realizzi una vera e propria invasione della competenza statale, dettando una normativa che, prima ancora che lesiva dei parametri statutari che riconoscono il limite delle norme di riforma economico-sociale, pretenda di sostituirsi a quella posta dallo Stato. (Precedente citato: sentenza n. 198 del 2018).
La normativa in tema di VIA rappresenta, anche in attuazione degli obblighi comunitari, un livello di protezione uniforme che si impone sull'intero territorio nazionale, pur nella concorrenza di altre materie di competenza regionale. Pertanto, il legislatore statale può dettare una disciplina condizionante le potestà legislative delle Regioni ad autonomia differenziata e delle Province autonome, poiché tutti gli statuti speciali annoverano, tra i limiti alle competenze statutariamente previste, le norme statali di riforma economico-sociale e gli obblighi internazionali. (Precedente citato: sentenza n. 198 del 2018).