Ambiente - Norme della Provincia autonoma di Trento - Norme sulla Valutazione d'impatto ambientale (VIA) - Previsione che, in attesa dell'esito del giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla stessa Provincia avverso l'art. 22 del d.lgs. n. 104 del 2017, i rinvii agli Allegati III e IV alla parte seconda del d.lgs. n. 152 del 2006 s'intendono riferiti al testo vigente il 20 luglio 2017 - Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente - Illegittimità costituzionale.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., l'art. 28, comma 5, della legge prov. Trento n. 17 del 2017, il quale inserisce un comma 01 all'art. 3 della legge prov. Trento n. 19 del 2013, disponendo che - in attesa dell'esito del ricorso, promosso davanti alla Corte costituzionale dalla stessa Provincia autonoma avverso l'art. 22 del d.lgs. n. 104 del 2017 - i rinvii agli Allegati III e IV alla parte seconda del cod. ambiente, contenuti nel medesimo art. 3 della legge prov. n. 19 del 2013, devono intendersi riferiti al testo degli Allegati precedente la modifica operata dal citato d.lgs. n. 104 del 2017. La disposizione censurata non si limita a "interpretare" una previgente disposizione, in quanto, per un verso, elude il meccanismo di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992, non solo rinviando l'adeguamento dell'ordinamento provinciale alla normativa statale sopravvenuta a un dies incerto nel quando (poiché ancorato alla decisione della Corte costituzionale sul ricorso pendente), ma adottando una previsione che, con l'intervento sull'art. 3 della legge prov. Trento n. 19 del 2013, ha fatto sì che quest'ultimo - previamente conforme alla sopravvenuta normativa statale in virtù del rinvio, ivi contenuto, da qualificare come mobile - diventasse contrastante con le modifiche apportate al cod. ambiente (in specie, agli Allegati III e IV alla sua parte seconda) ad opera del d.lgs. n. 104 del 2017; per altro verso, finisce per invadere direttamente la potestà legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente, stabilendo che la disciplina provinciale in tema di VIA si applichi anche a progetti che, all'indomani della riforma operata con il d.lgs. n. 104 del 2017, non sono più di competenza della Provincia autonoma ma dello Stato. (Precedenti citati: sentenze n. 198 del 2018, n. 147 del 1999, n. 380 del 1997, n. 80 del 1996, n. 172 del 1994 e n. 496 del 1993).
L'effetto di incorporazione della norma richiamata nella norma richiamante (cosiddetto rinvio fisso) in tanto può aversi in quanto esso sia espressamente voluto dal legislatore o sia desumibile da elementi univoci e concludenti. (Precedenti citati: sentenze n. 258 del 2014 e n. 80 del 2013).