Sentenza 93/2019 (ECLI:IT:COST:2019:93)
Massima numero 42211
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI  - Redattore MODUGNO
Udienza Pubblica del  19/02/2019;  Decisione del  19/02/2019
Deposito del 18/04/2019; Pubblicazione in G. U. 24/04/2019
Massime associate alla pronuncia:  42209  42210


Titolo
Thema decidendum - Accoglimento della questione di legittimità costituzionale in riferimento ad uno dei parametri evocati - Assorbimento delle restanti questioni di legittimità e delle relative eccezioni d'inammissibilità.

Testo
Accolta, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 28, comma 5, della legge prov. Trento n. 17 del 2017, rimangono assorbite le ulteriori questioni di legittimità costituzionale, e, con esse, le relative eccezioni d'inammissibilità, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 5 e 117, secondo comma, lett. m), Cost., nonché all'art. 97 del d.P.R. n. 670 del 1972.

Atti oggetto del giudizio

legge della Provincia autonoma di Trento  29/12/2017  n. 17  art. 28  co. 5

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 5

Costituzione  art. 117  co. 2

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 97

Altri parametri e norme interposte