Sentenza 94/2019 (ECLI:IT:COST:2019:94)
Massima numero 41867
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI  - Redattore DE PRETIS
Udienza Pubblica del  06/03/2019;  Decisione del  06/03/2019
Deposito del 18/04/2019; Pubblicazione in G. U. 24/04/2019
Massime associate alla pronuncia:  41868


Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Molise - Contributo economico ad associazioni di invalidi - Ricorso del Governo - Denunciata violazione dei principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica e di tutela della salute - Insussistenza - Non fondatezza della questione.

Testo

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost. - dell'art. 1 della legge reg. Molise n. 2 del 2018, nella parte in cui dispone il rifinanziamento, tra le altre, della legge reg. Molise n. 24 del 1990, che disciplina la concessione di contributi ad alcune associazioni di invalidi che svolgono attività sul territorio regionale. L'erogazione di un contributo economico alle citate associazioni che perseguono finalità sociali non ha finalità di assistenza sanitaria, per cui il suo ambito applicativo esula da quello oggetto di garanzia dei livelli essenziali di assistenza, non determinandosi alcuna interferenza, nemmeno potenziale, con il piano di rientro dal disavanzo sanitario e con i poteri del Commissario ad acta per la sua realizzazione. Né l'imputazione dell'intervento al settore della "Direzione generale per la salute", può essere considerata risolutiva quando non vi siano dubbi sull'estraneità dell'intervento rispetto alla materia sanitaria, costituendo essa, invece, un indizio da apprezzare in caso di incertezza, ai fini della valutazione più complessiva sulla finalità di una determinata voce di spesa. (Precedente citato: sentenza n. 172 del 2018).

La disciplina dei piani di rientro dai deficit di bilancio in materia sanitaria è riconducibile al duplice ambito di potestà legislativa concorrente della tutela della salute e del coordinamento della finanza pubblica, con la conseguenza che sono vincolanti, per le Regioni che li abbiano sottoscritti, gli accordi previsti dall'art. 1, comma 180, della legge n. 311 del 2004, finalizzati al contenimento della spesa sanitaria e al ripianamento dei debiti, i quali, da un lato, assicurano la partecipazione delle Regioni alla definizione dei percorsi di risanamento dei disavanzi nel settore sanitario e, dall'altro, escludono che la Regione possa poi adottare unilateralmente misure - amministrative o normative - con essi incompatibili. (Precedente citato: sentenza n. 51 del 2013).

Le funzioni del Commissario ad acta per la realizzazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario, come definite nel mandato conferitogli e specificate dai programmi operativi, devono restare al riparo da ogni interferenza, anche meramente potenziale, degli organi regionali, anche qualora questi agissero per via legislativa; tale interferenza è insussistente quando la disposizione impugnata persegue una finalità diversa da quella della tutela della salute. (Precedenti citati: sentenze n. 247 del 2018, n. 172 del 2018, n. 199 del 2108, n. 117 del 2018, n. 190 del 2017, n. 106 del 2017, n. 14 del 2017, n. 266 del 2016, n. 227 del 2015, n. 141 del 2014 e n. 104 del 2013).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Molise  30/01/2018  n. 2  art. 1  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte